Amministratore legittimato esclusivo in caso di impugnazione di una delibera
L’atto di citazione deve essere notificato al legale rappresentante del condominio e non solo alla società che lo amministra in proprio
Il condomino, assente o dissenziente, che impugna una delibera relativa alla ripartizione delle spese per cose o servizi, deve citare l’amministratore, avendo la controversia per oggetto un interesse comune degli altri partecipanti, sebbene in opposizione a quello suo particolare. Lo puntualizza il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4236 del 15 marzo 2023 .
La vicenda processuale
Apre la lite la citazione con cui due condòmini chiamano in causa il condominio e le S.r.l. che lo gestivano, chiedendo la nullità o l’annullabilità di tutti i deliberati raggiunti all’esito di una riunione. Ulteriore pretesa, il ristoro dei danni derivati dalla situazione di stallo in cui il gestore aveva ridotto la compagine. In risposta, però, arriva l’eccezione preliminare sul vizio di legittimità di parte attrice, poiché, trattandosi dell’impugnazione di una delibera, legittimato ad agire, dal lato attivo, sarebbe soltanto il condomino come proprietario di un’unità immobiliare e, dal lato passivo, il condominio come ente gestorio, rappresentato ex lege dall’amministratore pro tempore, sia questi formalmente in carica o solo per proroga.
Le motivazioni del rigetto
Tesi accolta e domanda dei condòmini respinta. Non solo, spiega il Tribunale, circa il primo aspetto non risultava prova della legittimazione, fornibile soltanto tramite dei documenti opponibili ai terzi con la dovuta pubblicità. Gli attori non avevano neppure evocato in giudizio l’ente gestorio, ma la società che in quel momento gestiva in proprio il condominio. Invece, come giustamente rilevato dai convenuti, l’amministratore deve ritenersi legittimato passivo esclusivo, vista la domanda del condomino finalizzata all’accertamento dell’invalidità della deliberazione assembleare, se questa attenga a diritti o interessi comuni di tutti, come nella vicenda.
Il riferimento normativo
Del resto, l’articolo 1131, comma 2, del Codice civile, prevede che l’amministratore possa essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni ed esclude la necessità di qualsiasi forma di litisconsorzio necessario dei singoli condòmini. Norma, questa, che vuole agevolare chi, terzo o condomino dissenziente, intenda citare l’ente, ritenendo superflua la presenza contemporanea dell’amministratore e dei singoli condòmini quando la pretesa abbia a oggetto un interesse comune, seppur in opposizione a quello particolare di uno di essi. Ecco che, nella fattispecie, essendo stato notificato l’atto di citazione soltanto alla società che amministrava il condominio in proprio e non invece nella qualità di legale rappresentante del condominio, il Tribunale di Roma non ha dubbi: sancisce il difetto di legittimazione passiva dei soggetti concretamente evocati e boccia la domanda.