L'esperto rispondeCondominio

Ampliamenti, quando scatta la revisione dei millesimi

Devono essere mutate le condizioni di una parte dell’edificio

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di Matteo Rezzonico

La domanda

Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria di un “condominio di fatto” composto da cinque unità residenziali. L’oggetto nella Scia (segnalazione certificata di inizio attività) riporta: «Ristrutturazione e ampliamento ai sensi della Lr Calabria dell’11 agosto 2010, n. 21 e successive modifiche e integrazioni (Piano casa) di un fabbricato plurifamiliare». Più precisamente, il progetto approvato prevede l’attuazione del Piano casa per due delle cinque unità e, per una di esse, un ulteriore ampliamento di superficie residenziale, in virtù di una cubatura già assentita su un portico preesistente. La ripartizione dei costi generali deve tenere conto delle consistenze degli appartamenti, come determinati nel progetto? Oppure, volendo ripartire le spese in proporzione ai millesimi, le superfici delle due unità immobiliari in ampliamento devono essere rivalutate (con incremento, quindi, dei millesimi stessi)? In altre parole, avendo presentato una pratica per ampliamento e ristrutturazione, e fermo restando che i costi degli ampliamenti sono a carico dei singoli proprietari, i costi della ristrutturazione (relativi a ponteggi, rifacimento dell’involucro di tutte le facciate condominiali, revisione dell’involucro e rifacimento di parte del manto di copertura) vanno ripartiti considerando nei millesimi le nuove superfici? In particolare, l’ampliamento che riguarda il portico che viene trasformato in vano - quindi con un cambio di destinazione d’uso e una estensione di circa 14 metri quadrati - va inserito nei millesimi con la nuova destinazione d’uso?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 giugno 2024

Salvo diversa pattuizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), le spese relative alla ristrutturazione della facciata preesistente, per il rifacimento dell’involucro edilizio e della porzione di tetto, se necessarie all’intero edificio, comprese le opere per i ponteggi e altro, devono essere ripartite tra tutti i condòmini per millesimi...