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Anche nei casi di accertamento dell’usucapione è necessaria la mediazione preventiva

L’obbligo è stato introdotto dal Dl 21 giugno 2013 n° 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013 numero 98)

di Rosario Dolce

Chi formula domanda in giudizio per chiedere l'usucapione di un immobile è onerato dell'introduzione della mediazione, a pena di inammissibilità. Lo dice il Tribunale di Palermo con sentenza 1916 del 5 maggio 2022.

La vicenda

Il caso da cui prendeva spunto la controversia constava una azione formulata per il riconoscimento della intervenuta usucapione di taluni appezzamenti di terreni siti in un comune in provincia di Palermo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1158, 1159 e 1159 bis commi 1 e 2 Codice civile. In giudizio si sono costituiti i soggetti convenuti, i quali contestavano l'avversa pretesa e formulavano financo domanda riconvenzionale. A seguito di invito da parte dell'odierno giudicante alla presentazione di domanda di mediazione conciliativa dinanzi ad un organismo preposto dalla legge, effettuata con apposita ordinanza - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 1 bis del decreto legislativo 28/2010 (e dei richiamati decreto legge 69/2013 e legge 98/2013) - nessuna delle parti costituite dimostrava di aver promosso l'obbligatorio procedimento di mediazione.

A fronte di quanto sopra il decidente siciliano ha riferito – segnatamente - che, avendo il termine di tre mesi assegnato dal legislatore del 2010 natura perentoria (non così può affermarsi, invece, con riferimento al termine di giorni quindici per presentare istanza di mediazione) in difetto di adempimento di nessuna delle parti costituite all'invito del giudice di presentare domanda di mediazione, il giudizio di merito deve essere considerato come improcedibile e, conseguentemente la stessa domanda attrice deve essere parimenti dichiarata come tale.

La mediazione conciliativa inizialmente non prevedeva l'usucapione

A tal fine va considerato che mentre il decreto legislativo con cui è stato istituito l'istituto della mediazione conciliativa non prevedeva l'usucapione fra le materie suscettibili di mediazione nel rispetto della disciplina dettata dal medesimo decreto, tuttavia il Dl 21 giugno 2013 n° 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013 numero 98), articolo 84 bis, comma 1° , ha aggiunto il comma 12 bis all'articolo 2643 del Codice civile , il quale prescrive, completando la previsione di cui al 1° comma dell'articolo 2643 che dispone: «Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: (omissis da 1) a 12) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Tale prescrizione (che è un vero e proprio postulato) ha condotto il giudice palermitano a tre corollari del seguente tenore:
a) il procedimento di mediazione di cui al Dlgs n°28/2010 è obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio dinanzi al giudice ordinario della domanda di acquisto della proprietà dei beni immobili in forza di usucapione ai sensi degli articoli 1158 , 1159, 1159 bis, 1160, 1161 e 1162 Codice civile;
b) la domanda di mediazione ai sensi della disciplina decretizia è condizione di procedibilità della domanda stessa di usucapione;
c) in difetto di ottemperanza all'ordine del giudice che invita le parti a presentare istanza di mediazione dinanzi ad un organismo preposto dalla legge allo svolgimento di tale espediente, il decorso invano del termine di cui al comma 1° dell'articolo 6 del più volte citato decreto legislativo 28/2010, produce l'improcedibilità della domanda di usucapione e, a fortiori, l'obbligo del giudice di dichiararla in giudizio con efficacia di giudicato.