Anche in caso di sovrapposizione verticale di unità immobiliari il tetto è e rimane sempre una parte comune
Nasce il condominio quando uno o più beni (come una strada) sono accessori e/o pertinenti a più di una unità immobiliari
Il lettore pone una serie di domande multiple a cui si darà una risposta altrettanto specifica secondo l'ordine di trattazione:
1) In caso di sovrapposizione verticale di unità immobiliare il tetto del fabbricato, anche se accessibile e posto ad uso esclusivo, è e rimane sempre una parte comune, e le spese per sostenere la manutenzione, in questo ultimo caso, possono essere ripartite tra i proprietari delle unità immobiliari poste al di sotto della colonna d'aria verticale secondo la previsione dell'articolo 1126 codice civile.
2) Il condominio è definito come un ente di gestione che nasce ogni qual volta uno o più beni (come una strada) sono posti in relazione tecnica e funzionale posta in un rapporto di accessorietà e/o pertinenza con più di una unità immobiliare facente capo ad un complesso edilizio, le cui unità immobiliari sono in dominio di soggetti differenti. Premessa la preesistenza del condominio nella fattispecie edotta dal lettore, può essere utile riferire che nel qual caso non è obbligatoria la nomina dell'amministratore a norma dell'articolo 1129, comma 1, Codice civile.
3) Per la costituzione di diritti reale all'interno del condominio può essere evocata la disposizione di cui all'articolo 1108, comma IV, Codice civile, in virtù della clausola residuale di rinvio posta dall'articolo 1138 Codice civile, a mente del quale: «È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni».