Anche chi detiene un immobile in comodato d’uso ha diritto alla detrazione spettante del 110%
Non è obbligatorio essere proprietari ma essere provvisti di un regolare titolo di detenzione dell’appartamento
Con riferimento al titolo di possesso, nella circolare n 24/E dell’8 agosto 2020 è stato precisato che, ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Quindi, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire del Superbonus, può usufruire dell’agevolazione anche chi non è proprietario dell’immobile, ma lo detiene in base a un contratto di comodato d’uso, a condizione che tale contratto sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese.
La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile, risultante da un atto registrato, preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione (per maggiori approfondimenti sul tema, vedi anche la risposta 327 su un interpello avente ad oggetto Superbonus - interventi realizzati su immobile in comodato d’uso gratuito - articoli 119 e 121 del Decreto legge 34/2020, Decreto Rilancio).