Anche un condòmino può «disdire» il codice fiscale
A cura di Smart24 Condominio
La norma, inderogabile ai sensi dell'art. 1138, co. 1, c.c., sancisce l'obbligatorietà della nomina di un amministratore nei condomini con almeno otto partecipanti (in luogo dei quattro previsti dal testo originario della norma), cui si dovrà addivenire con la maggioranza prevista dall'art. 1136, co. 2, c.c., e cioè la maggioranza degli intervenuti in assemblea i cui millesimi di proprietà rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Viceversa l'assemblea, con la stessa maggioranza, alla scadenza dell'incarico annuale dell'amministratore potrà deliberare di non rinnovare l'incarico e di essere contraria alla conservazione dei poteri di gestione in “prorogatio” da parte dell'amministratore cessato, come da principio puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, Sent. 12.11.2002, n. 15858), delegando, nel contempo, ad acta, un condomino allo svolgimento delle funzioni analoghe a quelle previste ex artt. 1129 e 1130 c.c. ed incaricandolo di comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate
In tal caso resta inteso che la responsabilità civile, amministrativa e penale rimane a carico di tutti i condomini in maniera solidale per eventuali violazioni di legge.