Condominio

Annullabile non nullo il riparto delle spese di riscaldamento con calcolo millesimi superiore a mille

L’errore si era protratto per 10 anni, ma non risultavano modificati i criteri previsti dal regolamento

di Annarita D’Ambrosio

Annullabile non nulla la delibera di approvazione del bilancio condominiale che nel riparto delle spese di riscaldamento, e solo in relazione a quelle, ha applicato tabelle millesimali errate, con un totale superiore a mille. È l'interessante principio affermato dalla Cassazione nella sentenza 8185/2022 depositata il 14 marzo.

I fatti
A rivolgersi alla Suprema corte era stata una condomina che aveva impugnato la pronuncia di appello secondo la quale appunto non si era in presenza di plurimi deliberati nulli. Le delibere si limitavano a recepire integralmente i bilanci preventivi e consuntivi redatti dall'amministratore senza menzionare conteggi o verifiche di ripartizione matematica delle spese di riscaldamento, pertanto l'assemblea - secondo la Corte territoriale - era semplicemente incorsa in un errore derivante dal fatto che ad alcuni condòmini erano stati attribuiti un maggior numero di millesimi in conseguenza delle modifiche apportate alle loro unità immobiliari.

Errore dunque che non modificava il criterio di ripartizione stabilito dal regolamento, errore che si era trascinato per 12 anni ma che non era possibile impugnare tardivamente come aveva fatto la condomina ricorrente perchè i deliberati non erano nulli e quindi impugnabili sempre ma annullabili ed il termine per l'impugnazione era decorso. Tra l’altro le spese ordinarie e straordinarie erano state ripartite correttamente in base alle originarie tabelle allegate al regolamento contrattuale.

Limitati i casi di nullità in favore della stabilità decisionale
La pronuncia si sofferma altresì sulle cause di annullabilità e nullità alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni unite 9839/2021 che, volendo favorire la stabilità delle decisioni assembleari, ha limitato a rari casi specifici (mancanza degli elementi costitutivi essenziali, contrarietà alla legge, impossibilità giuridica dell’oggetto e modifiche dei criteri di ripartizione stabiliti dalla legge valevoli anche per il futuro) la nullità dei deliberati condominiali. Nonostante la prolungata adozione di un criterio sbagliato di ripartizione - concludono i giudici di legittimità - non si rientra, nel caso in esame, in alcuna delle previsioni di nullità.

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