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Anticipazioni dell’amministratore uscente: solo la delibera vale come ricognizione del debito

Non ha invece valore probatorio il verbale di passaggio di consegne

di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Roma, con sentenza 8859 pubblicata il 6 giugno 2022, torna ad occuparsi della delicata problematica del riconoscimento all'amministratore uscente degli esborsi da quest'ultimo effettuati per anticipazioni nel corso del mandato espletato. La sentenza in commento riapre il dibattito sulla validità e l'efficacia da attribuire al verbale assembleare con cui si approvino i rendiconti e si riconoscano delle anticipazioni sostenute dall'amministratore. Che valore dare? Riconoscimento del debito oppure no?

Il valore delle dichiarazioni contenute nel verbale

Recentemente, con la sentenza 5202 depositata il 5 aprile 2022, lo stesso Tribunale di Roma, in merito alle dichiarazioni indicate nel verbale di passaggio di consegne, in cui veniva riportato il credito dell'amministratore uscente, si era espresso affermando che «il verbale di passaggio delle consegne, da cui risultino riconoscimenti di crediti a favore dell'amministratore uscente, non costituisce prova dell'esistenza di detti crediti». Anzi, in giurisprudenza è stato più volte ribadito che le dichiarazioni contenute nel verbale «non possono assumere valenza e contenuto di ricognizione del debito» (articolo 1988 Codice civile) nei confronti del condominio, in ordine ad eventuali crediti dell'amministratore uscente «poiché l'amministratore in carica, atteso il suo ruolo di mero mandatario dell'ente di gestione, non ha potere di disposizione del diritto controverso, che costituisce il necessario presupposto per rendere valide dichiarazioni confessorie» (Cassazione 5759/1980).

Le annotazioni messe a verbale

Con la sentenza 8859/2022, invece, il Tribunale di Roma esamina la valenza del verbale assembleare nel quale venga annotata l'anticipazione.L'ex amministratore, infatti, richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo che veniva opposto dal condominio il quale deduceva, in particolare : l'inesistenza del credito dell'opposto per difetto di documentazione idonea a comprovare le anticipazioni di spesa dalla stessa asseritamente effettuate; che l'espressione si riconosce l'anticipo dell'amministrazione per un importo di euro 22.641,91 (contenuta nel verbale del 18 aprile 2018) non doveva intendersi quale ricognizione di debito nei confronti dell'ex amministratrice bensì come riconoscimento di una situazione debitoria riferita alla compagine condominiale; che tali anticipazioni non emergevano dalla documentazione messa a disposizione; che i dati risultanti dalla situazione contabile globale del 2017 risultavano essere incongruenti rispetto a quanto emergeva dal registro di contabilità.

Si costituiva in giudizio l'ex amministratrice la quale contestava quanto affermato dal condominio e, nell'insistere nella richiesta delle somme, chiedeva altresì la condanna della compagine condominiale al risarcimento del danno per lite temeraria.Il giudice romano evidenzia come l'opposta abbia azionato in via monitoria un credito per anticipazioni eseguite a favore del condominio. Sul punto, si legge nella sentenza 8859/22, deve ricordarsi quanto ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione nell’aprile 2008, sulla scorta di una lunga e pressoché unanime giurisprudenza sul punto, ossia che «l’amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condòmini, delle disposizioni sul mandato» (Cassazione Sezioni unite 9148/2008).

Le previsioni della riforma

La legge 220 del 2012, novellando le norme codicistiche - e non solo - in ambito condominiale ha espressamente sancito la stretta connessione tra ufficio dell’amministratore di condominio e contratto di mandato, pur considerando preminenti le norme specificamente dettate in ambito condominiale (articolo 1129, quindicesimo comma, Codice civile). Tra le norme in materia di mandato deve ricordarsi l'articolo 1713 Codice civile, a tenore del quale il mandatario è tenuto a restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Orbene, fatte queste premesse, il ragionamento logico giuridico del Tribunale di Roma prosegue affermando quanto segue : in tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 Codice civile sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati presentando un rendiconto del proprio operato, il quale deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.

La prova delle anticipazioni

L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i documenti giustificativi, non soltanto delle somme sborsate, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico.L'amministratore che provveda a corrispondere somme di denaro per far fronte al pagamento di fornitori o di altri servizi in favore del condominio dal medesimo amministrato, e dunque esegua le obbligazioni nascenti dal mandato non già con la provvista, bensì con mezzi propri, «ha certo diritto di rivalersi sul mandante condominio per il recupero di tali somme, compresi gli interessi legali dall'anticipazione al saldo, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti in ragione dell'incarico».

A prescindere dalla predetta prova, tuttavia, «l'assemblea può sempre riconoscere il credito dell'amministratore, ma deve farlo in modo esplicito e, laddove le somme pretese da quest'ultimo siano incluse nel rendiconto sottoposto all'assemblea, è necessario che sia espressamente indicato che le somme riguardano delle anticipazioni». E, infatti, sempre l’assemblea dei condòmini che ha il potere di approvare, anche successivamente, l'operato dell'amministratore che abbia effettuato spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sulle cose comuni senza la preventiva approvazione da parte della stessa assemblea, o anticipato somme in assenza di provvista e di disporre in favore dell'amministratore il rimborso (non sarebbe perciò sufficiente che dal rendiconto approvato dall'assemblea dei condòmini emergesse semplicemente un disavanzo e quindi maggiori uscite per spese rispetto a quanto riscosso attraverso i versamenti dei singoli condòmini o che risultassero delle morosità a carico di alcuni condòmini, per far sorgere un corrispondente credito in capo all'amministratore).

Conclusioni

Venendo al caso di specie, veniva documentato che l'assemblea aveva approvato con delibera del 18 aprile 2018 che non risultava né impugnata né annullata - ed era quindi pienamente efficace - un rendiconto che conteneva una apposita voce a titolo di anticipazioni per la somma azionata dall'opposta (si riconosce l'anticipo dell'amministrazione per un importo di euro 22.641,91). A fronte di tale esplicito riconoscimento del debito da parte dell'assemblea, il condominio non ha comprovato fatti modificativi e /o estintivi dell'altrui diritto.Né il Tribunale di Roma ha inteso condividere la tesi del condominio secondo cui l'espressione non doveva intendersi quale ricognizione di debito bensì come riconoscimento di una situazione debitoria riferita alla compagine condominiale.

Su queste basi, il Giudice romano non solo respingeva l'opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto ma accoglieva anche la richiesta di condanna ex articolo 96 Codice procedura civile formulata dalla parte opposta, «avendo l'ente gestorio temerariamente proposto la presente opposizione nonostante il riconoscimento del debito espressamente effettuato dall'assemblea ed evincibile dal verbale prodotto dall'opposta già in fase monitoria».Il ragionamento del Tribunale di Roma porta alla conseguenza che il verbale di passaggio di consegne non ha valenza di riconoscimento del debito, contrariamente all'effetto del verbale assembleare, alla presenza dei presupposti sopra indicati.