Appalto in condominio, valida la clausola contrattuale di rinuncia alla solidarietà sussidiaria
È valida la clausola con cui l’impresa appaltatrice rinunci al vincolo sussidiario di solidarietà tra condòmini, previsto dall’articolo 63 secondo comma delle disposizioni di attuazione al Codice civile. Per la richiamata disposizione i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini. In assenza del vincolo di solidarietà l'impresa non può pretendere il pagamento direttamente dal condominio, ma deve rivolgersi ai ...
La fogna perde? Il condominio risponde anche delle spese legali
di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo