La sentenza del Tribunale di Pisa, 9 aprile 2026 numero 389, ha riguardato il caso dell’unità immobiliare facente parte di un condominio e in proprietà a più persone le quali, ai sensi dell’articolo 67 disposizioni attuative Codice civile, sono tenute a delegare uno solo di loro per la partecipazione all’assemblea. L’ipotesi di fatto è tutt’altro infrequente se solo si pensa ai coniugi o agli eredi comproprietari di un’immobile.

La proprietà indivisa e la partecipazione assembleare

La norma che regola la fattispecie recita che «qualora un’unità immobiliare...

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