Condominio

Assemblea telematica: nell’avviso di convocazione la piattaforma cui collegarsi e l'orario di inizio

Non valido l’invio che non rispetta il termine dei 5 giorni precedenti la riunione

di Selene Pascasi

Annullabile dai dissenzienti o dagli assenti non ritualmente invitati, la deliberazione adottata all'esito di una riunione non convocata nei tempi ossia almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima battuta. Ma attenzione, perché l'avviso contenente una precisa indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'orario della riunione – da inviarsi per posta raccomandata, pec, fax o consegna a mano – dovrà anche contenere, per le assemblee da tenersi in videoconferenza, il riferimento alla piattaforma cui collegarsi e l'orario di inizio. Lo afferma il Tribunale di Vicenza con sentenza 1981 del 27 ottobre 2021.

I fatti
È una proprietaria a contestare la delibera cui era sfociata un'assemblea svoltasi in sua assenza. Non aveva ricevuto, lamenta, l'avviso di convocazione nel termine antecedente di cinque giorni rispetto la data della adunanza. La comunicazione, infatti, era arrivata solo quattro giorni prima del giorno fissato. Peraltro, la tardività dell'avviso si poneva in contrasto con la regola stabilita dal regolamento condominiale che prevedeva addirittura un termine minimo di dieci giorni prima. Oltre ciò, all'avviso non era stato allegato il rendiconto condominiale impedendosi ai singoli condòmini di prendere visione della situazione patrimoniale. Domanda accolta dal Tribunale che annulla la delibera.

A norma degli articoli 1136 del Codice civile e 66 comma 3 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, scrive il giudice, l'avviso di comunicazione va comunicato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la prima convocazione pena l'annullabilità della delibera. Vizio invocabile da parte dei dissenzienti o degli assenti. Ebbene nella vicenda, nella quale la donna doveva ritenersi condomina assente, il termine non risultava rispettato vista l'applicazione delle regole ordinarie che includono nel computo il giorno iniziale ma non l'ultimo.

L’avviso è un atto unilaterale recettizio
Del resto, l'avviso è un vero e proprio atto unilaterale recettizio che si perfeziona solo se portato a conoscenza del destinatario che dovrà riceverlo nei termini, non ritenendosi sufficiente che gli sia stato solo inviato (Cassazione 24041/2020). Così, messe a confronto le date della ricezione dell'avviso di raccomandata e della riunione in prima convocazione, era palese la violazione del predetto termine dei cinque giorni. Neanche il convenuto, onerato della prova per potersi scagionare, aveva dimostrato il contrario. Circostanza, questa, già di per sé bastevole per poter accogliere la domanda di annullamento della delibera svolta dalla proprietaria in via principale. Di qui, la decisione del Tribunale di Vicenza di annullare la delibera impugnata con condanna dell'ente di gestione al pagamento delle spese di lite.

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