Asseverazioni in più step indispensabili per il superbonus
Le asseverazioni ecobonus e sismabonus, previste dal comma 13 della norma, sigillano la conclusione dei lavori o dei singoli Sal, agevolando tanto il successivo rilascio dei visti di conformità, quanto i futuri controlli erariali
La spettanza del superbonus 110% fa perno sulle asseverazioni tecniche richieste dall’articolo 119 Dl 34/2020 ( per il quadro dei professionisti abilitati ai vari tipi di asseverazioni cliccare qui ). Venuto meno l’obbligo di attestare lo stato legittimo degli immobili per effetto del decreto semplificazioni, il nuovo comma 13-ter dell’articolo 119 impone ora, come primo adempimento rilevante, di presentare la Cila attestante il titolo abilitativo della costruzione o il provvedimento di legittimazione dell’immobile (o il completamento della costruzione ante 1° settembre 1967).
Cila
Ora la detrazione al 110% non viene meno per effetto della semplice irregolarità urbanistica ma solo in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi ora connessi alla Cila (Cila omessa, incompleta o infedele in punto legittimità dell’immobile) o in conseguenza di lavori difformi rispetto alla Cila stessa.
L’efficientamento
Adempiuti agli obblighi in materia di Cila, la successiva asseverazione, a mezzo Ape, rilevante in ordine cronologico è quella prevista dal comma 3 dell’articolo 119, funzionale ad attestare, nei lavori di efficientamento energetico, il conseguimento del risultato del doppio salto di classe energetica dell’immobile (ovvero il conseguimento della classe energetica più alta).
Requisiti e congruità
A tali asseverazioni segue quella di cui al comma 13 lettera a) dell’articolo 119, attestante sia il rispetto dei requisiti tecnici ecobonus (Dm Mise del 6 agosto 2020), sia la congruità delle spese sostenute per i lavori (in relazione ai prezziari delle regioni e provincie autonome, o a quelli Dei; ovvero, in mancanza, ai prezzi determinati analiticamente dal professionista, visti anche i prezzi di cui all’Allegato I del Dm Mise del 6 agosto 2020: il tutto, come da disciplina dell’articolo 13 dell’Allegato A dello stesso Dm).
L’antisismica
Un’ulteriore tipologia di asseverazione è richiamata al comma 13, lettera b) dell’articolo 119, sull’efficacia degli interventi sismabonus. Tale documentazione è da redigersi a cura dei progettisti strutturali, dei direttori dei lavori strutturali o dai collaudatori statici; i quali sono chiamati ad attestare anche la congruità delle spese, in analogia a quanto visto sopra. Agli adempimenti è dedicato il Dm delle Infrastrutture del 6 agosto 2020.
Le asseverazioni ecobonus e sismabonus, previste dal comma 13 della norma, sigillano la conclusione dei lavori o dei singoli Sal, agevolando tanto il successivo rilascio dei visti di conformità, quanto i futuri controlli erariali.
La loro importanza è confermata dalla norma che ne sanziona la non-veridicità con la decadenza della detrazione in capo ai contribuenti (con conseguente responsabilità civilistica per i danni in capo ai professionisti, che devono dotarsi di copertura assicurativa idonea). Tale carico si sommerebbe alle sanzioni amministrative e penali previste puntualmente per i tecnici dal comma 14.
Anche i corrispettivi erogati ai professionisti asseveratori rientrano nelle spese detraibili per tipologia di intervento agevolabile, purché congrui rispetto al valori di cui alle tabelle per i corrispettivi del Dm Giustizia del 17 giugno 2016 (circolare 30/E/2020, punti 5.2.2 e 5.2.3).