Assicurazione: le eccezioni al pagamento del locatore
Precedenti giurisprudenziali (Cassazione civile, sentenze 20751 del 2007 e 15552 del 2002) affermano il principio secondo cui la legittimazione alla stipula del contratto di assicurazione va riconosciuta, in via esclusiva, al proprietario o al titolare di un diritto reale sul bene. Ciò in quanto l'interesse all'assicurazione non può essere di mero fatto, postulando viceversa l'esistenza di una posizione giuridicamente qualificata. Se in linea di principio deve escludersi che il locatario possa avere interesse all'assicurazione del rischio del perimento della "res", intesa come cespite patrimoniale, sussiste però un limite nell'ipotesi in cui il rischio e il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario, trasferendosi, in tale ipotesi, legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario - locatore all'utilizzatore - conduttore.È quindi da ritenere necessaria una espressa pattuizione che preveda l'attribuzione dell'onere delle spese per l'assicurazione in capo al conduttore, in quanto eccezione alla regola generale. Analogo ragionamento può essere fatto per quanto riguarda il compenso dell'amministratore, che gestisce il bene nell'interesse del locatore e da questo dev'essere compensato pro quota.
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