Condominio

Attenzione a non richiedere alla Suprema corte valutazioni riservate ai giudici di merito

Nel caso specifico era in contestazione l’uso di un’area condominiale concessa in comodato

di Luana Tagliolini

Le valutazioni di merito non possono essere riconsiderate nel giudizio di legittimità innanzi alla Cassazione . A confermarlo in una pronuncia (ordinanza 12636/2023) riguardante una vicenda condominiale.

I fatti di causa

Il condominio Centro Commerciale X, con delibera, aveva concesso in comodato ad una società una porzione delle parti comuni (la pensilina est) antistante i locali di proprietà di quest'ultima per uso scarico merci ad uso gratuito permanente. La comodataria, però, locava tale spazio ad altra società. A fronte di ciò, il condominio aveva revocato la prima delibera decidendo di chiedere un indennizzo per l'occupazione del bene comune e adiva il Tribunale citando sia la società comodataria-locatrice che la società conduttrice, per l'accertamento della proprietà comune dell'area de qua e il suo rilascio, oltre alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno.

Il tribunale, istruita la causa, dichiarava che lo spazio individuato come “pensilina lato est” era di proprietà del condominio, respingeva le restanti istanze, inclusa la domanda di risarcimento del danno dell'ente di gestione in quanto accertava che la società comodataria-locatrice al momento della stipula del contratto di locazione aveva la disponibilità esclusiva e qualificata del bene comune e non sussisteva alcuna opposizione dei condòmini sul punto in tempo antecedente alla conclusione della locazione, per cui il vincolo contrattuale tra le due società era validamente sorto, né vi era spazio per il risarcimento dei danni ma al più per il canone di locazione non richiesto.

La pronuncia di appello e la conferma della Suprema corte

Il condominio impugnava la sentenza innanzi alla Corte di appello che lo dichiarava inammissibile in quanto rilevava che il rapporto intercorso fra la società comodataria ed il condominio era da qualificare in termini di comodato, per cui l'appellante avrebbe dovuto agire nei confronti della società comodataria (locatrice) sulla base di siffatto rapporto, mentre il richiamo degli obblighi del comodatario e alle conseguenze della violazione degli stessi indicati nell'articolo 1804 Codice civile (per il quale il comodatario non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante e, se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno) era avvenuta solo in sede di appello e costituiva domanda nuova.

Dello stesso parere la Cassazione la quale dichiarava inammissibile il ricorso dell'originario attore. Il condominio per vantare il diritto al risarcimento dei danni verso il condomino-locatore, ove la sua attività fosse risultata pregiudizievole agli interessi della comunione, avrebbe dovuto azionare la tutela risarcitoria contrattuale per inadempimento agli obblighi dettati in materia di comodato (articolo 1804 citato).In realtà tale richiesta risarcitoria non risultava essere stata formulata in una apposita domanda per violazione dell'articolo 1804 Codice civile ma solo nella prospettazione dell'illegittimità dell'occupazione stessa e trattandosi di una valutazione di merito, non presentando alcun vizio logico e/o giuridico, non era suscettibile di essere riconsiderata nel giudizio di legittimità.

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