Atti osceni in condominio: nessun reato
L’androne di un palazzo non è per vocazione luogo frequentato da minori per cui non vale a qualificare il fatto ex articolo 527 comma 2 cp
Gli atti osceni nell’androne del condominio non rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 527, comma 2, c.p., unica fattispecie della norma incriminatrice sopravvissuta alla depenalizzazione del 2016. Ciò in quanto non si tratta di un luogo per vocazione frequentato da minori. È quanto si ricava dalla sentenza n. 39485/2024, con cui la terza sezione penale della Cassazione ha annullato la condanna nei confronti di un uomo a 4 mesi di carcere perché ritenuto responsabile del reato di cui all...