Condominio

Avviso di convocazione: il condominio deve fornire solo prova della data di ricezione

Non si applica la regole della scissione della notifica,cioè non conta il lasso di tempo intercorso tra la materiale consegna dell'atto e l'effettiva notifica

immagine non disponibile

di Rosario Dolce

L'avviso di convocazione previsto dall'articolo 66, ultimo comma, disposizioni di attuazione al Codice civile, quale atto unilaterale recettizio, deve essere “comunicato” nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione. Lo ricorda la Cassazione con ordinanza numero 24041 del 30 ottobre 2020.

La comunicazione
La locuzione «comunicato» utilizzata dalla norma evoca la regola di cui all'articolo 1335 Codice civile, differentemente da quanto si legge, invece, nell'articolo 2479 bis Codice civile per l'assemblea della Srl (Cassazione sezioni unite 23218/2013).Tra l'altro, il testo ora vigente dell'articolo 66, comma 3, Codice civile introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, numero 220, fa riferimento non solo all'omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condòmino non ritualmente convocati ad agire per l'annullamento.

Il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell'avviso da parte dell'avente diritto costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile. Ciò posto, ai fini della prova dell'osservanza di tale termine dilatorio è necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (Cassazione 23396/2017).

La decisione
Per contro, la Cassazione - sempre con il provvedimento in disamina - ha avuto cura di precisare che per la comunicazione dell'avviso di convocazione all'assemblea non si applica la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario. I giudici di legittimità, in tal caso, spiegano che la superiore regola è stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, e si estende, al più, anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale ( Cassazione, sezioni unite 24822/2015).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©