Azione di manutenzione se la tettoia, costruita violando le distanze, ostacola la veduta
L’azione in questione consente di ordinare la demolizione della cosa
La tettoria – seppure precaria - realizzata in violazione delle distanze legali nei rapporti tra condòmini di un edificio, in quanto qualificata come “costruzione” che ostacola l'esercizio della veduta integra una turbativa del possesso avverso cui è esperibile azione di manutenzione, la quale consente di ordinare la demolizione della cosa. Lo dice il Tribunale di Termini Imerese, sezione collegiale, con l'ordinanza del 18 giugno 2022.
Il fatto
Con ricorso possessorio a norma dell'articolo 703 Codice civile un condòmino, proprietario di un appartamento facente parte di un edificio in condominio chiede la rimozione di una struttura lignea collocata da un istituto di credito, dinanzi al proprio esercizio, sito al piano terra, assumendo la violazione delle distanze minime di cui all’articolo 907 Codice civile.Il procedimento perviene avanti al giudice collegiale a seguito di un reclamo, e si conclude con l'accoglimento della domanda del ricorrente. L'argomentazione espressa nel provvedimento è utile per approfondire il tema delle azioni possessorie.
La tutela possessoria
Gli articoli 1168 e 1170 Codice civile tutelano l’insieme dei diritti che il possesso in sé genera nel possessore (tra cui, appunto, il diritto alla tutela possessoria). Il legislatore, attraverso tali norme, ha intenso tutelare il possesso in quanto tale (cioè «il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale», secondo la chiara definizione legislativa), del tutto indipendentemente dal fatto che il possessore sia l’effettivo titolare della proprietà o di altro diritto reale. I presupposti delle azioni poste a tutela del possesso, quindi, sono, da un lato, l'esistenza di una situazione possessoria e, dall'altro lato, il compimento di un atto di privazione/molestia di tale possesso, posto in essere con il corrispondente “animus”.
La tutela possessoria (contro la tettoia) nel condominio
Nella giurisprudenza di legittimità, è consolidato l’orientamento secondo il quale la costruzione realizzata in violazione delle distanze legali integra una turbativa del possesso avverso cui è esperibile azione di manutenzione, la quale consente di ordinare la demolizione della cosa (Cassazione 7978/1990).La Suprema corte ha, inoltre, affermato che le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti tra condòmini di un edificio, in quanto l’articolo 1102 Codice civile non deroga al disposto dell’articolo 907 Codice civile.
Tettoia come costruzione
A conferma poi della riconducibilità della tettoia nell’ambito della nozione di costruzione è stato riferito - in seno al provvedimento in commento - che, in tema di violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, ai sensi della norma in considerazione, «per costruzione deve intendersi l’opera destinata per la sua funzione a permanere nel tempo, e, tuttavia, il carattere di precarietà della medesima non esclude la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto» (Cassazione 21501/2007).
Anche la giurisprudenza di merito ha fatto proprio tale orientamento, laddove ha affermato che «Ai fini del rispetto della distanza delle costruzioni dalle vedute, costituisce “costruzione” qualsiasi opera, di qualunque natura, che si elevi stabilmente dal suolo e che ostacoli l’esercizio della veduta, intesa come possibilità sia di “inspectio ” che di “prospectio” (vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente), senza che il carattere di precarietà della medesima possa escludere la sua idoneità a costituire turbativa del possesso della veduta come in precedenza esercitata dal titolare del diritto, ed ancorché la stessa difetti di una propria individualità e rappresenti un semplice accessorio del fabbricato» (Tribunale Bari sezione I, 01 dicembre 2009).
Differenza tra “manutenzione” e “spoglio”
L'ultima annotazione degna di nota dell'interessante provvedimento in rassegna riguarda la declinazione della differenza tra azione di manutenzione e quella di spoglio. Nell specifico viene riferito che l’articolo 1170 Codice civile, nel disciplinare l'azione di manutenzione, riconosciuta a favore di chi sia stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili, al secondo comma, espressamente prevede che «L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata».
Ergo, a differenza dell’azione di spoglio, l’azione in questione mira a mantenere la situazione possessoria invariata, ed ha, inoltre, funzione preventiva nei confronti di eventuali e nuove molestie o anche qualora sussista un semplice pericolo tale da rendere prevedibile una successiva molestia. In altri termini, l’azione di manutenzione presenta presupposti parzialmente diversi rispetto a quella di reintegrazione. Un presupposto del tutto peculiare dell’azione in commento è rappresentato dall'ultra-annualità del possesso dell'istante, che deve essere «continuo, ininterrotto e pacifico» e perdurare da almeno un anno, così come è di un anno, peraltro, il termine di decadenza stabilito per l’esercizio di tale strumento processuale.
Conclusioni
Il giudice siciliano, richiamando alcuni precedenti della Suprema corte, conclude affermando che le violazioni delle distanze legali tra costruzioni, così come qualsiasi atto posto in essere dal vicino, sono denunciabili ex articolo 1170 Codice civile con l’azione di manutenzione nel possesso, «costituendo attentati alla libertà del fondo di fatto gravato e, pertanto, turbative nell’esercizio del relativo possesso» ( tra le altre, Cassazione 724 e 6037/95, n. 2890/96 e 3370/81). Allo stesso modo, sempre richiamando altri arresti giurisprudenziali, è stato affermato che «la violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo - contro la quale è data l’azione di manutenzione - perché, anche quando non ne comprime “di fatto” l’esercizio, importa automaticamente modificazione o restrizione delle relative facoltà» (Cassazione 5 aprile 1976, n. 1185; attestano la continuità dell’indirizzo: Cassazione 9 settembre 1989, n. 3911; Cassazione, 19 marzo 1991, n. 2927; Cassazione 23 gennaio 1995, n. 724).
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di Michela Buonasorte - vice presidente RCCF - revisori certificati e forensi







