Basta il deposito della domanda di mediazione ad interrompere il termine per impugnare la delibera
Scopo del tentativo di mediazione è quello di incentivare soluzioni pacifiche ed alternative alla giurisdizione
Con la sentenza 4196, pubblicata il 29 aprile 2022, il Tribunale di Napoli si è pronunciato sulla questione, ancora ad oggi molto discussa all'interno della dottrina e della giurisprudenza di merito, circa gli effetti della mediazione sulla decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile per l'impugnazione delle delibere assembleari, che decorre per i dissenzienti e gli astenuti dalla data della delibera e per gli assenti dalla data della sua comunicazione.
I fatti di causa
Alcuni condòmini agivano in giudizio contro il proprio condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata la nullità e/o l'annullabilità di una delibera assunta dall'assemblea condominiale e in subordine la nullità e/o l'annullabilità del deliberato limitatamente a due soli punti all'ordine del giorno. Si costituiva in giudizio il condominio contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da parte di uno dei condòmini per tardività in quanto la domanda di mediazione era stata comunicata al condominio oltre il termine dei trenta giorni dall'approvazione della delibera impugnata.
Il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda proposta dai condòmini come azione di annullamento e non come azione di nullità, in quanto i vizi denunciati riguardavano la regolare costituzione dell'assemblea e il rendiconto, ha rigettato l'eccezione formulata dal condominio, ritenendo tempestiva l'impugnazione della delibera. Con la sentenza in commento, il Tribunale di Napoli ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 1137 del Codice civile va valutato con riferimento al momento in cui la domanda di mediazione viene presentata.
Il ragionamento del Tribunale
Scopo della norma che per alcuni contenziosi civile prevede l'obbligo del tentativo obbligatorio di mediazione, ha osservato, è quello di incentivare soluzioni pacifiche ed alternative alla giurisdizione. Pertanto, una tale condizione di procedibilità non deve comportare una eccessiva compromissione del diritto di agire. La previsione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010, secondo il quale l'istanza di mediazione impedisce la decadenza dell'azione dal momento della comunicazione alle altre parti, ha evidenziato il giudice partenopeo, «deve trovare un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi costituzionali espressi dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, i quali ostano a soluzioni interpretative che precludano o rendano maggiormente difficile l'accesso alla tutela giurisdizionale».
Sulla parte che intende impugnare una delibera assunta dall'assemblea condominiale, ha concluso, incombe solo l'onere di presentare la domanda di mediazione all'organismo di mediazione competente, non potendo far ricadere sulla stessa decadenze ricollegate ad una attività che non rientra nella sfera della sua disponibilità come nel caso della comunicazione del primo incontro di mediazione. All'orientamento (minoritario) seguito dal Tribunale di Napoli si contrappone un altro orientamento (maggioritario) secondo il quale l'effetto impeditivo della decadenza si produce con la ricezione da parte del condominio dell'invito ad aderire al procedimento di mediazione permettendo all'amministratore e al condominio di avere conoscenza in breve termine se la delibera sia stata o meno oggetto di impugnazione.