Bonifici pagati in parte da chi non è proprietario
La detrazione Irpef del 50% (articolo 16 bis Tuir Dpr 917/86 e articolo 1, comma 47 della legge 190/2014, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricati medesimo. A quest'ultimo riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Risoluzione n.184/E 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (es. certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al coniuge non proprietario nel caso di specie e bonifici emessi da suo conto corrente, coniuge intestatario delle fatture). Nel caso di specie la figlia non risiede con il genitore pertanto a quest'ultimo che paga i bonifici per conto della figlia la detrazione non compete. Viceversa se il bonifico dal conto corrente del padre è espressamente fatto in favore della figlia con indicazione del codice fiscale della stessa nel bonifico oltre agli estremi della fattura che si sta pagando con quel bonifico, la figlia ha diritto a portarsi in detrazione anche questo bonifico purché sia intestataria della relativa fattura. In sostanza, ai fini della detrazione in favore della figlia, non essendoci gli estremi di convivenza, occorre che il bonifico contenga il codice fiscale della figlia e l'indicazione del numero della fattura intestata interamente alla figlia.
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