Gestione Affitti

Bonus vacanze dal 1° luglio: vademecum per gli esercenti

L’agevolazione riguarda anche i titolari di B&B

di Annarita D’Ambrosio

Si parte il primo luglio e l’opportunità del bonus vacanze previsto dal decreto legge 34/2020 in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro, sarà utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.

È a questi ultimi che in particolare ci rivolgiamo, molti dei quali si trovano all’interno dei nostri condomini. Quanto può essere utile il bonus? Quali le criticità ed i vantaggi?

L’obiettivo è chiaro: far ripartire la macchina inceppata dei soggiorni vacanza, ma certo la procedura offerta, interamente online, è macchinosa e non semplicissima soprattutto se a beneficiarne sono nuclei familiari composti da non giovanissimi, poco avvezzi all’uso di app e pagamenti elettronici.

Le regole generali
Il bonus può essere fruito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una
singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o
scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire
dell'agevolazione.
Il bonus è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.Il pagamento però deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Cosa deve fare l'esercente
Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell'incasso, deve accedere all'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia o mediante l'identità digitale Spid o la Carta nazionale dei servizi.

Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”. Questi utenti potranno accedere all'area riservata del sito internet delle Entrate, scegliere di operare per la società (scelta dell'utenza di lavoro) e accedere all'applicazione.

Come registrarsi ai servizi telematici
Basta collegarsi alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp e sehuire la procedura. Il fornitore deve inserire i seguenti dati:
• il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento
commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
• l'importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)

La procedura verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l'applicazione fornisce l'importo dello sconto effettivamente applicabile e l'importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l'applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato.

Il recupero dello sconto in compensazione
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l'applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della legge 388/2000.

Inoltre, all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non si applica il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, poichè non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi. Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell'acquisizione del modello. Inoltre, il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).

Non ancora disponibile, ma lo sarà a breve, il codice tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta da bonus vacanze.

Il recupero dello sconto a mezzo cessione
In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d'imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate. I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano poi il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Le strutture ricettive possono utilizzare sia la procedura web dedicata all'applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito direttamente, mediante le proprie credenziali di accesso all'area riservata del sito internet dell'Agenzia, senza avvalersi di professionisti e intermediari fiscali.

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