Box e lastrici solari: come ripartire le spese
Da tempo la giurisprudenza ritiene che nel condominio degli edifici l'obbligo di partecipazione alle relative spese di manutenzione e conservazione (articolo 1123, comma 1, del Codice civile) a carico dei condòmini, in proporzione delle rispettive quote, ha il suo fondamento nel collegamento strumentale, materiale o funzionale con le singole proprietà esclusive. Posto ciò, le cose, i servizi e gli impianti necessari per l'esistenza e l'uso delle unità immobiliari di una parte soltanto dell'edificio appartengono solo ai proprietari di queste (unità) e non ai proprietari delle unità immobiliari dell'altra parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza che è il presupposto necessario del diritto di comunione (Cassazione, 1255/1995). Nel caso di specie, le facciate dei box saranno a carico dei proprietari di queste unità immobiliari. Saranno anche compresi i frontalini a carico dei proprietari dei box mentre per le ringhiere saranno onerati i proprietari dei lastrici solari/ giardini. Infatti secondo la giurisprudenza, sono a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo soltanto le spese attinenti a quelle parti del lastrico solare del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad esempio, le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere eccetera, collegate alla sicurezza del calpestio), o quelle dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento. Mentre tutte le altre spese, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, attinenti alle parti del lastrico solare che svolgono comunque funzione di copertura vanno sempre suddivise tra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare e i condòmini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione stabilita dal già menzionato articolo 1126 del Codice civile (si vedano le pronunce della Cassazione 16583/2012, 2726/2002 e 22896/2013).
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