Box e spese per i balconi
Secondo la Cassazione i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore devono considerarsi “parti comuni”, in quanto ineriscono al prospetto dell'edificio, contribuendo a connotarne l'estetica (Cass. 23 settembre 2003 n. 14076, Cass. 30 luglio 2004, n. 14576, Cass. 5 gennaio 2011 n. 218). La stessa giurisprudenza (cfr. anche Cass. 17 luglio 2007, n. 15913), nel caso di balcone incassato, considera invece la soletta quale bene in comproprietà tra il proprietario dell'appartamento del piano superiore (calpestio) e quello del piano inferiore (copertura).
Sul piano della ripartizione delle spese per gli interventi manutentivi, quindi, quelle che presentino un'incidenza sul decoro architettonico dello stabile sono poste a carico di tutti condomini.
Nella sentenza 1784/2007, inoltre, è stato precisato che “la valutazione se determinate parti di un edificio condominiale non specificamente elencate nell'art 1117 cc costituiscano parti comuni in quanto necessarie all'uso comune, ovvero destinate all'esercizio od ornamento dell'edificio va fatta in relazione alle singole fattispecie, mediante l'individuazione della precipua funzione oggettivamente svolta dalle singole parti in rapporto della proprietà esclusiva e alla struttura e caratteristiche dell'intero edificio”. La distribuzione delle spese secondo i millesimi ordinari dunque è subordinata alla riconducibilità della manutenzione agli elementi decorativi, come fregi e rivestimenti della parte frontale e del sottobalcone essendo a carico del singolo proprietario tutte e le altre spese. Nel caso di rivestimenti ed elementi decorativi dei sottobalconi, quando si inseriscano nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, essi devono considerarsi parti comuni e comuni devono considerarsi le relative spese di mantenimento.
Diversamente le spese che invece dovessero interessate la soletta (proprietà comune dei condomini del piano inferiore e di quello superiore) saranno ripartite esclusivamente tra i proprietari cui serve rispettivamente da calpestio e da copertura (a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento; a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
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