Condominio

Cane rumoroso? Il condomino ha diritto al risarcimento del danno

I guaiti dell’animale non possono superare i limiti della tollerabilità media per evitare di recare danni a terzi

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di Rosario Dolce

Cane che abbaia non morde, ma può costar caro al padrone, se disturba il vicinato. Questo è quello che emerge dall’ ordinanza 23408/ 2022 della Corte di Cassazione.

La vicenda

Il caso da cui discende la controversia giudiziale riguarda la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale (alla salute) formulata da un condòmino nei confronti del proprio vicino, in conseguenza dei «cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti, specie nelle ore notturne e di riposo» emessi dai cani che questi ultimi «avevano collocato e mantenuto sia sul terrazzo dell’abitazione, sia sul terreno comune». Ricordiamo che, degli animali domestici in condominio, il legislatore della riforma del 2013 ha avuto cura di introdurre una postilla in calce all'articolo 1138 del Codice civile, a mente del quale: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Il cane può abbaiare ma senza disturbare il condominio

Ciò non toglie che il cane che circola libero negli spazi comuni (ad esempio, nel giardino) deve sempre indossare il guinzaglio corto (non più lungo di 1,50 metri). Mentre, per quanto riguarda la museruola, il padrone deve sempre averla a portata di mano e utilizzarla in caso di necessità, come in ascensore. Non è tutto: i proprietari, naturalmente, devono garantire che i loro animali domestici non disturbino la quiete dei condòmini. Se, da una parte, l'abbaiare del cane rimane un diritto esistenziale e insopprimibile per lo sviluppo dell'animale, dall’altra, l'articolo 659 del Codice penale, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, punisce gli eccessi (altrimenti definibili “abusi”) nella misura in cui la libertà finisce dove inizia quella degli altri. Ciò vuol dire che i guaiti non devono superare i limiti della tollerabilità media. Se il rumore supera la soglia della molestia (per come legalmente valutabile), allora diventa illecito e il rumore (pardon, l'abbaiare) può essere foriero di danno a terzi.

La decisione della Cassazione

Ritornando alla vicenda originaria, approdata in Cassazione, è stata respinta per ragioni di carattere processuale, perché nel terzo grado del giudizio i giudici di legittimità non possono più entrare nel merito della causa, ma solo esaminare i profili di legittimità della decisione adottata. Nella fattispecie, l'apprezzamento effettuato da parte del giudice di merito sul rumore provocato dal cane e la relativa portata offensiva - laddove ripetuta nel tempo, tale da cagionare un danno grave alla salute del condòmino ricorrente - sono stati ritenuti incensurabili e privi di censura, e, in quanto tale, confermata dagli stessi giudici dell'ultimo grado di giudizio. Al padrone del cane, dopo questa ulteriore sconfitta giudiziaria, non è rimasta altra soluzione che pagare i danni e le spese legali al proprio vicino di casa e tentare, per il futuro, di addestrare meglio il proprio animale domestico per evitare il ripetersi di fenomeni molesti.

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