Condominio

Cause condominiali: il giudice di merito non è tenuto a motivare la compensazione delle spese

La scelta di contravvenire al principio della soccombenza è esercitata in modo assolutamente discrezionale

di Andrea Magagnoli

Nel caso di una decisione relativa alle spese condominiali è superflua la motivazione relativa alla compensazione delle spese da parte del giudice di merito. Lo afferma la Cassazione con l’ ordinanza 199861/2020 depositata il giorno 22 settembre 2020.

I fatti e le pronunce di merito
Il caso di specie trae origine dalla richiesta di una sentenza di accertamento relativo all' effettiva debenza delle spese condominiali da parte di uno dei proprietari dell' edificio.Quest' ultimo richiedeva al giudice di pace competente per il primo grado di giudizio, una pronuncia che invalidasse la decisione dell' assemblea condominiale che individuava a carico del condomino l' obbligo di provvedere alla loro corresponsione.Il giudice di pace dichiarava rigettava la domanda dell' attore il quale ritenendosi leso nei propri diritti dall operato del giudice di primo grado, dava ulteriore corso al procedimento ricorrendo in sede di appello.

In tale sede il tribunale, organo competente per i giudizi di secondo grado afferenti le decisioni del giudici di pace, rigettava l' appello confermando la decisione emessa dal giudice di pace.Ad avviso dei giudici del tribunale infatti la delibera assembleare oggetto del giudizio era perfettamente valida con la conseguenza di prevedere un obbligo conforme ai canoni legislativi e perfettamente efficace.Il legale del condomino riteneva anche tale ultima decisione illegittima, osservando come il giudice di merito avesse palesemente violato la normativa processuale vigente, omettendo di motivare espressamente la compensazione delle spese processuali.

Il ricorso alla Suprema corte
Il procedimento proseguiva il proprio corso in sede di Cassazione.Gli ermellini prendevano posizione sulla delicata questione della compensazione delle spese processuali. Ai sensi della normativa vigente infatti le spese originatesi nel corso di un procedimento seguono il principio della soccombenza alla stregua del quale esse vengono poste a carico della parte risultata soccombente nel procedimento.In altri termini sarà la parte che si vede dare torto da parte del giudice a doverne sostenere integralmente l' onere,tuttavia l' ordinamento prevede un contemperamento a tale modalità di distribuzione delle spese processuali attribuendo al giudice di merito il potere di procedere alla loro compensazione ovvero di porre in carico a ciascuna delle parti quelle effettivamente sostenute.

I giudici della corte Suprema prendono una precisa posizione sul punto giungendo, in conformità all orientamento prevalente, a descrivere i contenuti della facoltà di compensazione della parti attribuita al giudice di merito. Sul punto precisano gli ermellini come il giudice di merito non sia in alcun modo tenuto a motivare la compensazione delle spese processuali. Si tratta infatti di una facoltà che la legge attribuisce al giudice di merito di ripartire le spese in modo diverso rispetto a quello ordinario della soccombenza, essa tuttavia potrà essere esercitata in modo discrezionale da parte del giudice di merito senza che lo stesso sia tenuto a dare in alcun modo conto delle modalità di esercizio di tale potere. La normativa infatti non prevede alcun onere per il giudice di precisare le modalità di esercizio di tale facoltà,con la conseguenza che la decisione oggetto del ricorso non potrà essere censurata sotto tale aspetto.

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