Gestione Affitti

Cedolare affitti con ravvedimento sulla proroga non comunicata

di Luigi Lovecchio

In caso di tardiva od omessa comunicazione della proroga di un contratto di locazione in regime di c edolare secca è ammessa la possibilità del ravvedimento con riferimento alla nuova sanzione base di 100 o 50 euro (articolo 7 quater, comma 24, Dl 193/16). Inoltre, non è necessario spedire la raccomandata informativa all'inquilino, qualora la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali risulti già nel contratto di locazione. Le precisazioni giungono dalla risoluzione 115/E diffusa dall’agenzia delle Entrate.

Con la modifica apportata dall’articolo 7 quater all'articolo 3 del Dlgs 23/2011, si è stabilito che il contribuente che abbia omesso di comunicare al Fisco la proroga anche tacita del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca conservano il regime sostitutivo se hanno mantenuto un comportamento concludente. A tale scopo, occorre che abbia effettuato i versamenti e compilato il riquadro del modello di dichiarazione dei redditi.

In questa eventualità, trova applicazione la sanzione di 100 euro, riducibile a 50 euro qualora la comunicazione di proroga sia comunque avvenuta con ritardo non superiore a 30 giorni. È stata posta la questione della possibilità di regolarizzare la violazione attraverso il ravvedimento, fruendo degli abbattimenti previsti nell'articolo 13 del Dlgs 472/97.

La risoluzione ha dato risposta positiva, osservando come non possa ritenersi di ostacolo al riguardo la circostanza che la legge disponga direttamente la riduzione sanzionatoria connessa al minor ritardo nella esecuzione dell’adempimento. Infatti, è lo stesso articolo 13 che prevede la possibilità che le singole leggi d’imposta stabiliscano ulteriori abbattimenti di sanzioni, integrativi a quelli da ravvedimento. Ne consegue che il contribuente potrà provvedere a regolarizzare l'omissione della comunicazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento. A tale fine, si assumerà la sanzione base di 50 o 100 euro a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.

Il secondo chiarimento riguarda l'onere dell’invio della raccomandata informativa all’inquilino, con riferimento al contratto prorogato. Sul punto, le Entrate osservano che tale onere non sussiste se il contratto di locazione già non prevede alcun aggiornamento del canone. Ne deriva che nessuna comunicazione dovrà essere inviata neppure in sede di proroga.

Nulla viene invece precisato nel caso in cui il contratto non contenga una tale precisazione. Occorre infatti chiarire espressamente se il comportamento concludente del contribuente richieda o meno la spedizione della raccomandata. La risposta negativa è quella che appare più corretta anche se la risoluzione in esame fa emergere dubbi in proposito.

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