CEDOLARE: NON È NECESSARIA L'ASSISTENZA DI ASSOCIAZIONI
Le associazioni di categoria dei proprietari di casa e i sindacati degli inquilini non sono indispensabili per il calcolo del cosiddetto affitto concordato, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 (con durata di tre anni più due), che consente l’accesso al regime della cedolare secca con aliquota del 10 per cento (articolo 3 del Dlgs 23/2011). Infatti, l’articolo 1, comma quattro, del Dm Infrastrutture e trasporti 30 dicembre 2002 dispone che, «nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi...». D’altra parte, gli accordi raggiunti in sede locale sono depositati presso i Comuni. Tuttavia, l’assistenza delle associazioni di categoria può essere utile, tanto più che ogni città può avere un proprio accordo, diverso da quelli delle altre, e che vi possono essere difficoltà di interpretazione dell’accordo stesso. Senza contare che, per l’articolo 13, comma 4, della legge 431/1998, è nullo il patto che prevede un canone superiore a quello stabilito dagli accordi locali.Non ci risulta esistere un software "affidabile" per il calcolo dell’affitto concordato, tenuto anche conto delle peculiarità di ogni singolo accordo locale.
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