Cedolare secca e sublocazione di un giorno
Non si riscontrano presupposti giuridico operativi in base ai quali l'Amministrazione finanziaria possa intravedere in un rapporto di locazione di un immobile un espediente elusivo finalizzato a conseguire un indebito vantaggio fiscale attraverso l'aggiramento di norme tributarie, per il mero fatto che il relativo contratto venga stipulato fra genitore e figlia.
Neppure si configura da parte di quest'ultima l'esercizio di un'attività di natura commerciale, che presupponga l'assunzione della soggettività Iva, qualora la sublocazione dell'unità abitativa a terzi, limitata alla durata di pochi giorni, avvenga senza fornire alcun servizio accessorio alla stessa (sono da ritenersi irrilevanti a tale ultimo scopo le prestazioni accessorie effettuate nell'ambito di un ordinario rapporto locatizio, quale ad esempio la pulizia dei locali).In questa prospettata situazione i canoni da sublocazione verranno dichiarati ed assoggettati a tassazione come redditi diversi in base alla lettera h) articolo 67 Tuir e dichiarati al rigo RL10, quadro RL di Unico persone fisiche 2015. Compete la deduzione, a titolo di spese inerenti, dei canoni della locazione “principale” pagati alla madre (Circolare 55/E/2002).
Non ricorre l'obbligo della registrazione dei contratti di sublocazione qualora la loro durata non sia superiore a 30 giorni; il computo va effettuato distintamente in relazione a ciascun sublocatario (Circolare 26/E/2011 e 12/1998). Non è possibile invece applicare ai predetti contratti il regime della cedolare secca (Circolare 26 citata).
Sì al controllo dei dati usati per le tabelle millesimali
di Cesarina Vittoria Vegni
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
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