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Cedro di pregio in condominio: niente risarcimento per lo spostamento della stazione della metro a Milano

Respinto dal Tar il ricorso di una immobiliare, proprietaria di edifici nell'area attigua allo stabile. Ma l’albero è stato salvato

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di Annarita D’Ambrosio

A ostacolare i lavori di ultimazione della linea M4 di Milano anche un contenzioso che coinvolgeva un condominio, relativo alla tutela di un albero secolare, per la precisione, collocato in un’area condominiale. La lite si è risolta il 17 maggio scorso con la sentenza 1147/2022 del Tar Lombardia che ha salvato l’albero e riconosciuto le ragioni del Comune e della società SPV Linea M4 Spa.

I fatti

A rivolgersi al Tribunale amministrativo lombardo una immobiliare, proprietaria di un fabbricato di due piani fuori terra destinato ad uffici direzionali, di un fabbricato di un piano destinato a laboratorio e di un box, interessati dalla realizzazione della nuova linea metropolitana M4 che collegherà il centro storico di Milano sia con la parte ovest della città, sia con la parte est, fino all’aeroporto di Linate. In contestazione c’era la variante al progetto originario con traslazione dell’accesso pedonale ad una delle stazioni (e relativo esproprio dell'area), al fine di salvaguardare un albero di pregio, un cedro del Libano, collocato in un giardino condominiale, contiguo all’area di proprietà della ricorrente.

Nessun pregiudizio rilevabile

La società che sta realizzando i lavori della metropolitana sollevava carenza di interesse ad agire della ricorrente. Non sussisterebbe, sottolineava, alcun pregiudizio effettivo e concreto in relazione ai diversi profili di criticità lamentati, considerando, per contro, l’impatto enormemente positivo che, al contrario, pur in presenza di esproprio di aree, il posizionamento della stazione della metropolitana dinanzi all’immobile avrebbe sulla fruibilità, oltre che sul valore dello stesso. In replica la difesa della ricorrente ha chiarito che riconosceva il valore dell’opera in questione contestando solamente la violazione delle regole procedimentali.

Conclusioni

Cessazione della materia del contendere dunque, considerato l’interesse anche della ricorrente alla prosecuzione dell’opera? Si, ma quest’ultima ribadiva l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori. Domanda respinta, cedro condominiale salvo e lavori ultimati. L’articolo 34, comma 3, Codice procedura amministrativa, deve applicarsi in via restrittiva - scrivono i giudici - e quindi si può accertare l’illegittimità degli atti, ai fini risarcitori, soltanto laddove la relativa domanda (di risarcimento) sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure quando la parte ricorrente dimostri di aver già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo; in mancanza di ciò, come in questo caso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.