Fisco

Cessione dei crediti e sconto in fattura per gli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche

È arrivato l’ok della commissione finanze della Camera

di Gi. L, G.Pa

Ci sono altre novità approvate durante le prime votazioni al decreto cessioni alla Camera:

Barriere architettoniche, salvaguardia per lo sconto in fattura

Lo sconto fiscale al 75% per gli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche potrà continuare ad accedere a cessione dei crediti e sconti in fattura. Con l’ok della commissione Finanze della Camera, arriva la modifica sostenuta dai gruppi di maggioranza e opposizione che elimina dalla tagliola sulla cessione crediti e lo sconto di fattura per i lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Soa, indicazioni pr il calcolo del tetto

Un emendamento interpretativo affronta il tema dell’obbligo di Soa per i cantieri sopra i 516mila euro che accedono ai bonus casa. Viene, anzitutto, chiarito il calendario, in linea con quanto aveva già spiegato l’agenzia delle Entrate in risposta a una Faq. Inoltre, la soglia dei 516mila euro andrà calcolata «facendo riferimento a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto».

Per le varianti restano cessione sconto

La presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto «in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire» non ha rilevanza «ai fini del rispetto dei termini previsti». Quindi, per misurare gli effetti della scadenza del 16 febbraio, si guarda alla prima Cilas e non a quelle successive, comunicate per variare il cantiere. In sostanza, le varianti successive al 16 febbraio non ricadono nello stop alle cessioni.

Nei contratti di acquisto niente riferimento al preliminare

Tra gli emendamenti approvati anche la soluzione per i contribuenti rimasti senza sconto in fattura perché non avevano registrato il loro preliminare di acquisto al 16 febbraio. Il requisito del preliminare viene meno e si farà riferimento alla data di presentazione della richiesta «di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi». Di fatto, il momento di accesso al vecchio regime viene notevolmente retrodatato

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