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Chi paga i lavori non necessari nella terrazza ad uso esclusivo

La ripartizione stabilita dalla legge (un terzo a carico dell’utilizzatore esclusivo e rimanenti due terzi tra tutti) non esime dalla verifica della necessità dei lavori stessi

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di Augusto Cirla

La domanda

La domanda
Senza avvisare il condominio, il proprietario di una terrazza a uso esclusivo ha effettuato lavori di manutenzione della pavimentazione della terrazza stessa, che hanno comportato la conseguente sostituzione dell’impermeabilizzazione. A lavori eseguiti, il proprietario, in sede di assemblea, chiede ai condòmini sottostanti la terrazza di partecipare alle spese della sola impermeabilizzazione per i due terzi. Si precisa che negli appartamenti sottostanti non vi erano infiltrazioni d’acqua e che, quindi, non vi era la necessità di sostituire l’impermeabilizzazione con una nuova. L’assemblea può opporsi legittimamente alla richiesta da parte del proprietario della terrazza?

La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 gennaio

La ripartizione delle spese di manutenzione o riparazione della terrazza a livello che serve da copertura alle sottostanti unità immobiliari, al pari dei lastrici solari, segue la regola generale stabilita dall'articolo 1126 del Codice civile, in base alla quale un terzo dei costi è posto a carico di chi ne ha l'uso esclusivo e i rimanenti due terzi vengono ripartiti tra tutti i condòmini sottostanti.

Deve, tuttavia, trattarsi di interventi finalizzati a eliminare difetti suscettibili di recare danno a terzi, e non già dettati da unilaterali decisioni del proprietario del terrazzo o del lastrico, quale può essere quella di sostituire semplicemente la pavimentazione perché ritenuta non più idonea, pur in assenza di infiltrazioni nell'immobile sottostante, e quand'anche l'operazione comporti il rifacimento del manto di impermeabilizzazione, che invece risulti di per sé privo di vizi.

In tal caso, in difetto di rigorosa prova in questo senso da parte del proprietario esclusivo del terrazzo, non sussiste l'obbligo degli altri condòmini di concorrere alla relativa spesa, ed è pienamente legittimo il rifiuto manifestato dall'assemblea a contribuirvi, perché l'opera di rimozione dell'impermeabilizzazione non presenta le caratteristiche della necessità né, tanto meno, dell'urgenza.

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