Condominio

Chi ruba l’acqua non può invocare il diritto garantito anche in caso di morosità

di Giulio Benedetti

L'approvvigionamento idrico per uso domestico all'interno del condominio assolve esigenze fondamentali dell'individuo, costituzionalmente tutelate dagli articoli 2 e 32 , e non può essere assoggettato a richieste economiche che chiedano il distacco dall'utenza in caso di morosità.
L'art. 149 -bis , comma primo, del d.lgs. n. 152/2006 afferma che il servizio idrico integrato è un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti. L'art. 61, comma primo, della legge 28.12.2015 n. 221 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato assicurando che sia salvaguardata , tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori , la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.
Il predetto decreto attuativo è il d.p.c.m. 29.8.2016 che si attiene ai seguenti principi :
- l'interruzione della somministrazione di acqua all'utente moroso deve tenere conto di molteplici fattori di varia natura , da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e della tipologia di utente , a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione ;
- il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari , igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in cinquanta litri per abitante al giorno , tenendo conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo o minimo vitale in quaranta litri a persona nel documento della Division for sustainble development “Rio 2012 issue briefs -water”;
- nelle utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità.
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della morosità nel settore idrico integrato prevede a tutela dell'utente che la sospensione del servizio sia applicata :
per le utenze domestiche residenti morose, diverse dalle utenze morose non disalimentabili e sopra descritte, soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata , come determinato dalla predetta Autorità;
- per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all'escussione del deposito cauzionale, ove versato , nei casi in cui lo stesso non consente l'integrale copertura integrale del debito.
L'Autorità stabilisce :
- quali siano gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico – sociale;
- le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili ;
- gli obblighi di comunicazione all'utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio ;
- le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità ;
- le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione; le modalità di reintegro da parte dell'utente del deposito condizionale escusso dal gestore , privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.
Ben diverso è il caso di chi commette il furto dell'acqua nel condominio, il quale non può avvalersi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto , stabilita dall'art. 131 bis c.p. . Tale è la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza 425/2019) che ha annullato , con rinvio al competente tribunale , una sentenza la quale aveva affermato la sussistenza di tale causa di non punibilità nella condotta di un soggetto che , allacciandosi abusivamente ad una condotta idrica , aveva sottratto acqua ad un condominio. La Corte afferma che la sentenza annullata aveva applicato erroneamente l'art. 131 bis c.p., poiché non aveva considerato che la pena prevista in astratto per il furto aggravato non permette l'applicazione di tale causa di non punibilità. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le circostanze aggravanti previste dall'art. 625 c.p. rientrano tra quelle ad effetto speciale, perché comportano un aumento di pena superiore ad un terzo e la determinazione della stessa in modo autonomo rispetto all'ipotesi criminosa tipica. Pertanto , nel caso trattato, non risulta applicabile tale causa di non punibilità all' ipotesi di furto aggravato, in quanto è punibile nel massimo con la reclusione fino a sei anni , mentre l'art. 131 bis c.p. è applicabile solo ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©