CHI SUBENTRA NEL CONTRATTO ALLA MORTE DEL CONDUTTORE
Ai sensi dell'articolo 6 della legge 392 del 1978 (equo canone), in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e i parenti e affini con lui abitualmente conviventi. Se nel contratto concluso con il Comune, o nelle successive modifiche apportate da Aler, non vi sono clausole diverse, gli eredi conviventi con la madre del lettore hanno pertanto diritto a proseguire nel rapporto con i termini e le condizioni del contratto originario. Ciò anche per quanto riguarda la durata o il rinnovo del contratto in quanto la sostituzione, stabilita per legge, del titolare al subentro rispetto all'originario conduttore non incide sulla durata del rapporto stesso.