Codice fiscale anche per il «condominio di gestione» delle case popolari ex Iacp
Anche per il «condominio di gestione» deli caseggiati ex Iacp è possbile ottenere il condice fiscale.Lo ammette l’ agenzia delle Entrate nella Risposta n. 228/2022 all’interpello di un contribuente.
La questione era stata sollevata da un ente proprietario unico di un edificio dove vige il regome dell’autogestioen tra gli assegnatari delle unità immobiliari, e che si era visto negare l’attribuzione del codice fiscale con la motivazione che «...nel caso di società di costruzioneunica proprietaria dell’edificio del quale non siano state ancora vendute le singoleunità immobiliari, il condominio non può dirsi venuto ad esistenza. In tale circostanzail modello AA5/6... in assenza di un verbale di assemblea condominiale correttamenteformato, non è validamente sottoscritto ai sensi dell’articolo 4, comma 1 D.P.R. 29settembre 1973, n. 605.».
Tuttavia, per la gestione degli spazi comuni, anche se non in comunione, serve un codice fiscale se si svuole gestirli, appunto, in comunie atraverso le assemblee degli assegnatari. Inoltre, osserva l’ente «l’articolo 1129 Codice Civile “Nomina, revoca ed obblighidell’amministratore” all’ultimo comma, prevede che “Il presente articolo si applicaanche gli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperatida enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delleregioni, delle provincie o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici noneconomici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali propriedell’edilizia residenziale pubblica”».
Le Entrate osservano che in effetti, anche per dare attuazione alla legge Regione Veneto 39/2017 secondo la quale «comuni e le ATER, qualora siano unici proprietari dei fabbricati destinatiall’edilizia residenziale pubblica, promuovono l’autogestione da parte dell’utenza deiservizi accessori e degli spazi comuni, anche mediante la nomina di un soggetto terzo.» gli enti ex Iacp devono realizzare il paerticolare sistema di gestione dei beni comuni. Quindi, anche se non ci sono i presuppposti per l’esistenza di un co ndominio (cioè almeno due proprietari di distinte unità immobiliari) «costituendo la forma giuridica dell’autogestione, come sopradefinita, un “condominio di gestione” degli spazi e dei servizi comuni, pur nonpotendosi configurare un “condominio ordinario” come previsto dal codice civile, perle differenze sopra evidenziate, si ritiene che lo stesso possa chiedere comunquel’attribuzione del codice fiscale.In particolare, il terzo nominato dall’assemblea degliassegnatari costituenti il cd “condominio di gestione” può chiedere l’attribuzione di un codice fiscale necessario per la gestione degli spazi e delle utenze comuni, indicando,nel modello AA 5/6, alla voce “nome”, la posizione del fabbricato e l’esistenza di un’autogestione di cui alla LR Veneto n. 39 del 2017, inserendo il codice 13 “Altreorganizzazioni di persone di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)”».