Fisco

Comunicazioni alle Entrate, pronto il nuovo software

di Saverio Fossati

Le Entrate si portano avanti: in un incontro del 19 settembre scorso con le associazioni di categoria sono state poste le basi per un passaggio decisamente più tranquillo del prossimo appuntamento con le comunicazioni delle detrazioni fiscali dei condòmini da inserire nelle dichiarazioni precompilate dei redditi 2017, previsto per febbraio.

I dati che vengono richiesti dal nuovo software scaricabile dal sito delle Entrate sono molto più dettagliati, per evitare errori e consentire la massima precisione. Ci saranno voci specifiche anche per i nuovi sisma bonus ed eco bonus “modello 2017”.

«Nell’indicare i dati catastali - spiega Antonio Pazonzi, commercialista presente all’incontro per Anaci - si accorperanno le pertinenze con rendita autonoma anche se si indicherà il numero delle pertinenze riferite alla singola unità cui vengono accorpate come importo. Inoltre non si potrà più indicare il solo identificativo: occorrerà dare tutti i dati o gli estremi della domanda di accatastamento». Per questo diventa indispensabile, da parte dell’amministratore, un aggiornamento quasi ossessivo dell’anagrafe condominiale.

Maggiore precisione viene dedicata alla questione dei morosi: come nel 2017, si spunterà la casella del «pagamento non corrisposto interamente». Poi ci sarà l’obbligo di specificare il «progressivo intervento» per identificare gli interventi dello stesso tipo sullo stesso edificio e il «progressivo edificio» che identifica l’edificio. Gli importi andranno arrotondati all’euro (se superiori ai 50 centesimi).

Nuovi, anche, i campi dedicati ala «cessione del credito»: la cessione è autorizzata secondo le regole già indicate da norme e circolari e si ricorda che alle banche può essere ceduto solo da “incapienti” (con redditi lordi annui non superiori a 8mila euro). L’amministratore ha gravi responsabilità, perché il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. L’Agenzia renderà visibile nel cassetto fiscale del cessionario del credito (ma anche in quello del cedente) l’importo corrispondente.

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