Fisco

Condòmini morosi con detrazioni fiscali se pagano entro il termine della dichiarazione

di Nadia Parducci


Come precisato in più circolari dell'Agenzia delle entrate, per i lavori condominiali il diritto alla detrazione fiscale (per interventi di recupero edilizio o per contenimento energetico) compete solo ai condòmini in regola con i pagamenti dei lavori che fruiscono delle detrazioni fiscali.
Nell'ipotesi di spese sostenute per lavori sulle parti condominiali, le fatture o le ricevute devono essere intestate direttamente al condominio. L'impresa emette fattura con riferimento a tutti i lavori e a tutti i condòmini; sarà poi l'amministratore che ripartirà la spesa tra i condòmini.
La detrazione fiscale spetta a ogni singolo condòmino, anche se le fatture sono intestate al condominio, con il limite riferito alla sua quota, che gli viene attribuita con le tabelle millesimali, ed effettivamente pagata al condominio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Quindi, se uno dei condomini ha pagato in ritardo la sua quota o è stato moroso, potrà usufruire ugualmente della detrazione fiscale, a condizione che il pagamento delle quote avvenga entro e non oltre il termine ultimo della presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, le somme versate nel 2015 dall'amministratore sono detraibili, sulla base delle quote millesimali, solo tra i condòmini che hanno pagato le rispettive quote entro i termini per la dichiarazione dei redditi 2016.
Per quello che riguarda i condòmini che continuano a non pagare le quote entro il termine fissato, essi non potranno usufruire dell'agevolazione sulla dichiarazione dei redditi.
Nel caso che l'amministratore del condominio abbia comunque versato l'intero importo riferito all'anno in cui sono stati effettuati i lavori, anticipando il pagamento di coloro che risultano morosi, potrà rilasciare le attestazioni per la detrazione fiscale a chi risulta in regola con i pagamenti, mentre a chi è in ritardo, l'amministratore rilascerà l'attestazione all'atto dell'effettivo pagamento.
Nel caso che l'amministratore abbia saldato solo in modo parziale le fatture per colpa di condomini morosi, l'amministratore deve comunque rilasciare la certificazione a chi ha pagato regolarmente in modo che possano avvantaggiarsi della detrazione.
Con la circolare n. 95/2000, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministratore del condominio, mentre la detrazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota da lui versata al condominio, non entro i termini indicati dall'assemblea o comunque entro l'anno in corso, ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per lo stesso periodo.

Ma in concreto cosa può succedere?
Nell'ipotesi di esecuzione di interventi appaltati per 10.000 euro in un edificio di cinque condomini, dove soltanto tre abbiano versato nel 2015 le rispettive quote per complessivi 6.000 euro e altri due non abbiano pagato, nonostante i lavori siano terminati, l'amministratore ha potuto effettuare bonifici all'impresa incaricata soltanto per 6.000 euro, corrispondenti a quanto introitato per quote di partecipazione versate. Seguendo la circolare n. 95/2000 viene consentito anche ai due condòmini morosi il vantaggio, già nel mod. 730 o Unico 2016, di iniziare la detrazione di quote non pagate nel 2015 (purchè versate entro il 30 settembre 2016).
Il risultato è che vengono penalizzati i condòmini in regola con i pagamenti: infatti i 6.000 euro vengono ripartiti, ai fini della detrazione, tra tutti, anche tra i morosi. Certo, poi, quando i morosi pagheranno il conto tornerà in pari per quelli in regola, ma questi intanto ritarderanno la fruizione della detrazione completa.

In breve
Nel caso di spese relative al 2015 pagate dai singoli condòmini anche in ritardo, il diritto alla detrazione compete pure ai condòmini morosi, se il pagamento delle quote avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2016 (relativa all'anno 2015).
L'amministratore deve, quindi, rilasciare l'attestato relativo alla quota detraibile per il 2015 anche ai condòmini che pagheranno entro tale termine, ma solo dopo l'effettivo pagamento.

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