Condominio

Condominio tecnico: annullato l'ordine di demolizione per violazioni formali della normativa antisismica

Il magistrato che accerta l'abuso ha sempre l'onere di motivare la scelta di non aver impartito le disposizioni tecniche alternative necessarie al rispetto della legge

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Anche se un immobile non assentito viene edificato in zona sismica, l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento dell'abuso edilizio perpetrato dal proprietario/costruttore dev'essere annullato, qualora si sia in presenza di violazioni formali e non sostanziali della normativa vigente in materia. Spetta al giudice che dispone la condanna del reo, dare congrua motivazione alla pronuncia con la quale ha ordinato la demolizione, evidenziando adeguatamente le ragioni del mancato esercizio del potere di impartire le prescrizioni necessarie per rendere il fabbricato conforme alle norme tecniche, in alternativa all’ordine demolitorio. Questi i rilevanti principi di diritto che si ricavano dalla sentenza 2342 resa il 20 gennaio ultimo scorso dalla terza sezione penale della Cassazione.

I fatti di causa

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Messina, per aver realizzato interventi edilizi in zona sismica in assenza di permesso di costruire, senza aver depositato il progetto presso gli uffici del Genio civile e senza aver ottenuto la relativa autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale.Il giudice di primo grado ne aveva, pertanto, accertato la responsabilità penale, ordinando la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.Proposto appello dall'imputato avverso la sentenza di condanna, la Corte distrettuale messinese, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, lo assolveva dal reato relativo all'edificazione senza permesso di costruire, in quanto riteneva che per le opere edificate fosse sufficiente la mera denuncia di inizio attività edilizia, revocava l’ordine di rimessione in pristino e confermava quello di demolizione, siccome previsto dal terzo comma dell’articolo 98 del Dpr 380/2001.Contro tale sentenza l'imputato ricorreva in Cassazione, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordine di demolizione.

La pronuncia della Suprema corte

La Cassazione, accogliendo la difesa svolta dal ricorrente, ha evidenziato come, per pacifica e costante giurisprudenza di legittimità, il potere/dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’immobile, ai sensi del terzo comma dell’articolo 98 del Dpr 380/2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla normativa antisismica, sussiste unicamente in presenza di violazioni sostanziali della stessa, ovvero per inosservanza di norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali (Cassazione 6371/2013; Cassazione 37322/2007).Occorre, altresì, che sussista perfetta corrispondenza tra il fatto contestato come reato, quello oggetto di condanna e l’ordine di demolizione impartito ai sensi del citato articolo 98 del Testo unico dell'edilizia, non essendo sufficiente a giustificare la demolizione, in caso di contestazione di (e di condanna per) violazioni meramente formali, l’avvenuto accertamento incidentale di violazioni anche di natura sostanziale che devono, invece, sempre e comunque essere oggetto di contestazione formale, anche suppletiva.

Infine, osserva il collegio, anche in caso di violazioni sostanziali o di inosservanza delle norme tecniche, non sempre alla sentenza di condanna consegue automaticamente l’ordine di demolizione, atteso che il giudice deve comunque dare conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto di impartire le prescrizioni alternative, necessarie (e sufficienti) a rendere l’opera conforme alla normativa antisismica (Cassazione 44948/2009).Sulla base delle considerazioni che precedono, posto che nel caso di specie al ricorrente sono state contestate esclusivamente violazioni formali della normativa di settore, e per tali violazioni è stato condannato, alla Suprema corte non resta che annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'ordine di demolizione, che è stato illegittimamente adottato.

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