Contestabile la spesa decisa unilateralmente
La spesa per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza – non previamente deliberata dall’assemblea, ma decisa unilateralmente dall’amministratore – può essere contestata. L’amministratore non ha, infatti, poteri di spesa straordinaria al di fuori di quelli attribuitigli dall’articolo 1135, penultimo comma, del Codice civile, per il quale «l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea».L’intervento in questione non può neanche ritenersi compreso nei poteri conservativi spettanti all’amministratore, a norma dell’articolo 1130, n. 4, del Codice civile. Il condomino può dunque avvalersi della disposizione di cui all’articolo 1133 del Codice civile, per la quale «i provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condòmini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria, nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137».
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5