Condominio

Contro le delibere assembleare non si può invocare l’autorità giudiziaria per inerzia del condominio

La delibera stessa è infatti la prova dell’attività svolta

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di Luana Tagliolini

Le delibere con contenuto negativo si contestano innanzi all'autorità giudiziaria in base all'articolo 1137 Codice civile e non con la procedura di cui all'articolo 1105 Codice civile.
Il principio è stato applicato al caso riguardante la proprietaria di una unità immobiliare facente parte del condominio resistente che, con ricorso, aveva domandato, ai sensi dell'articolo 1105 Codice civile, la ricollocazione del muro perimetrale del cortile condominiale, posto a divisione dal cortile del condominio del vicino edificio (muretto rimosso per consentire l'esecuzione di lavori di installazione di un ascensore), nonché la riconsegna delle chiavi del cancello di accesso affidate provvisoriamente ai condomini di quest'ultimo, lamentando il negativo pronunciamento dell'assemblea a riguardo e l'inerzia dell'amministratore (Cassazione, ordinanza 15697/2020).

Le previsioni codicistiche
L'articolo 1105 citato dispone al suo ultimo comma che ogni condomino può ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui l'assemblea non assuma provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o quando non si formi una maggioranza o se alla delibera adottata non venga data esecuzione.

Nella fattispecie in esame, sia Tribunale che la Corte di appello avevano dichiarato inammissibile il ricorso per difetto dei requisiti, ed evidenziano come la delibera negativa non fosse stata impugnata e come fossero insussistenti i presupposti per richiedere il provvedimento ex articolo 1105, comma 4 Codice civile, cioè l'inattività dei comproprietari stante, invece, la presenza della deliberazione assembleare contenente il rigetto della richiesta di riposizionare l'originario muretto divisorio e nella quale delibera la Corte aveva ravvisato un atto di gestione della parte comune, rimanendo in ciò assorbiti i profili relativi alla regolarità edilizia del muretto e alla restituzione delle chiavi.

Il ricorso alle Suprema corte
L'appellante presentava ricorso per Cassazione che veniva dichiarato inammissibile in via preliminare perché il provvedimento - con cui l'autorità giudiziaria si era pronunciata ad istanza della condomina relativa alle misure necessarie all'amministrazione della cosa comune, ai sensi dell'articolo 1105, comma 4 citato (applicabile al condominio edilizio in forza dell'articolo 1139 Codice civile), al fine di supplire all'inerzia dei partecipanti alla comunione - non è ricorribile per Cassazioneai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, comma 7 in quanto atto di giurisdizione volontaria, non avente, perciò, carattere decisorio né definitivo.

Nel merito, l'impugnato decreto aveva negato che sussistesse il presupposto della inazione dei comproprietari per il provvedimento ex articolo 1105 , stante la deliberazione assembleare che aveva rigettato la richiesta di riposizionare l'originario muretto divisorio per cui l'unico strumento di contestazione a disposizione della condomina era l'impugnazione della delibera.L'articolo 1137 Codice civile stabilisce la possibilità del ricorso innanzi all'autorità giudiziaria contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, senza operare nessuna distinzione tra quelle che abbiano approvato proposte o richieste e quelle che le abbiano, invece, respinte (come nella fattispecie in esame).Il ricorso veniva, perciò, dichiarato inammissibile.

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