Crediti superbonus dissequestrati, si recupera il fermo nella compensazione
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 25 febbraio, del decreto legge che ha corretto le norme sulla possibilità di cedere di crediti fiscali legati ai bonus edilizi, l’Associazione bancaria italiana ha diffuso una circolare per fornire alle banche le istruzioni sulle condizioni per continuare a operare. L’aspetto più interessante riguarda il passaggio sui termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro. Un punto delicato all’origine della sospensione dell’acquisto dei crediti fiscali da parte di società come Poste e Cdp, che nei mesi scorsi hanno subito molte frodi.
La circolare esplicita a chiare lettere quanto espresso nel passaggio normativo. «La norma introduce una proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, nel caso in cui tali crediti siano oggetti di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria e tale provvedimento sia successivamente oggetto di revoca», si spiega. «Una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, infatti, i termini ordinariamente previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti sono aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo».
Il concetto che esplicita l’Abi è che un eventuale provvedimento giudiziario collegato al sequestro non inficia la possibilità per l’intermediario che ha comprato il credito fiscale di portarlo in compensazione, anche se è stato oggetto di truffa. Dunque, nella sostanza, viene ribadito il principio di fondo della buona fede dell’intermediario che ha rilevato il credito; questo significa che le società acquirenti che sono incappate nelle truffe non sono costrette a svalutare i crediti fiscali perché saranno riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, salvo ovviamente che sia dimostrata un’eventuale colpa dell’acquirente. È un chiarimento fondamentale, che ha consentito a società come le Poste di poter riprendere gli acquisiti, seppure introducendo molti paletti per scoraggiare i malintenzionati.
Tra gli aspetti interessanti che chiarisce la circolare, quello relativo al divieto di “spacchettare” i crediti fiscali prima di rivenderli. E ancora: il termine dal quale decorre il cosiddetto “bollino” da attribuire al credito fiscale per renderlo tracciabile. «I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione in via telematica dell’opzione all’Agenzia delle entrate. Al tal fine, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni». La circolare toglie dunque i dubbi sulla decorrenza del ”bollino”. «Tali novità si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal primo maggio 2022».
Altro aspetto che mette in evidenza la circolare è una modifica che non riguarda direttamente i crediti fiscali legati ai bonus edilizi ma la possibilità di portare in compensazione anche i debiti e i crediti legati alle imposte da versare sulle transazioni finanziarie su titoli azionari e derivati. Con la modifica dell’articolo «17, comma 2, dlgs 241/1997 viene previsto che, in sede di versamento unitario di imposte, contributi dovuti all’Inps e della altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, la compensazione riguarda anche i debiti e i crediti relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1 commi 491-500 legge 228/2012»,