Crollo per incuria: dal diritto di proprietà discende un permanente obbligo manutentivo
Pertanto la responsabilità per omissione di lavori è del proprietario, non dell’amministratore di condominio se non si forma una volontà assembleare in tal senso
Il tema del crollo dell’edificio condominiale e delle responsabilità è stato al centro di tre recenti pronunce della Cassazione: condannati i proprietari, non l’amministratore che in un caso non era neppure stato nominato. La prima pronuncia, la sentenza 12174/2024 interviene severamente sul tema della responsabilità penale del proprietario dell’immobile che non lo mantiene e ne provoca il crollo che causa la morte di un passante.
Il crollo del balcone
All’origine dei fatto il crollo di un balcone, sito al quarto piano...
Cause condominiali minori: il Tribunale di Pavia richiama la competenza del giudice di pace
di Laura Capelli - dirigente Unai Bergamo