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Decadenza atti esecutivi nei procedimenti di sfratto: Confabitare scrive alla ministra Cartabia

Chiesto un intervento per evitare che sul locatore ricada una doppia spesa per la nuova richiesta di atti già ottenuti ma non più validi causa blocco pandemico delle procedure

di A.D’A.

Lettera del presidente nazionale di Confabitare Alberto Zanni alla ministra della Giustizia Marta Cartabia per richiedere interventi atti ad evitare la grave conseguenza derivante dal blocco degli sfratti e relativa alla decadenza degli atti esecutivi già ottenuti e da richiedere nuovamente. Sono pesanti i danni economici per i locatori che - prima che fosse adottato il blocco con l'articolo 103 del decreto 17 marzo 2020 - avevano avviato la fase esecutiva che segue il provvedimento di convalida emesso dal tribunale.

La problematica
Questo in sintesi il problema:
1. Con gli articoli 83, comma 2, del decreto Cura Italia, e 36, comma 1, del decreto Liquidità, il Governo Conte ha disposto la sospensione“straordinaria” dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020(dunque, per un totale di 64 giorni).
2. Nulla è stato disposto in ordine agli atti esecutivi - come nel caso degli sfratti - per precetti, preavvisi di sloggio e successivi accessi esecutivi dell'Ufficiale Giudiziario.
3. Quantunque si dovesse ritenere tali atti come di fatto inclusi nei decreti, non vi è più stato alcun provvedimento - precisa Zanni - di sospensione e/o“congelamento” dei termini dopo il giorno 11 maggio 2020.
4. La mancanza di un provvedimento che sospenda il decorso dei termini di validità degli atti esecutivi, fa si che i locatori che hanno avviato - prima del Decreto 17 marzo 2020 - la procedura di sloggio abbiano dovuto sopportare sia gli onorari per l'avvocato, sia i costi per le notifiche e i diritti conseguenti, tutto ciò per atti che hanno perso ogni efficacia decorsi 90(novanta) giorni dalla loro notifica.

Raddoppio delle spese
Fatte queste considerazioni, il presidente di Confabitare chiede alla ministra di intervenire «sul problema degli atti esecutivi, la cui mancata soluzione comporta che il locatore si trovi ad essere onerato nuovamente delle medesime spese (onorari legali inclusi) dovendo - a causa di una mancanza nel decreto che ne ha comportato la perenzione - procedere al riavvio integrale di tutta la fase esecutiva, inclusa la necessità di notificare nuovamente l'atto di precetto e il preavviso di sloggio».

La richiesta
Zanni definisce la decisione illegittima e ingiusta e chiede quale presidente Confabitare «che, all'interno del Decreto di conversione del cosiddetto Mille proroghe ovvero in un successivo atto da adottarsi con la massima urgenza, si disponga la sospensione dei termini di decorrenza della validità degli atti esecutivi in corso fino al 30 giugno 2021 e,per gli atti già perenti e notificati dopo il 17 marzo 2020, l'emissione di un provvedimento che ne comporti la reviviscenza con decorrenza dei nuovi termini dal giorno 1° luglio 2021.