Condominio

Del mancato pagamento di un'ingiunzione intimata dal Comune non è competente il giudice amministrativo

Oggetto del giudizio è una prestazione di natura patrimoniale e non un provvedimento amministrativo

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di Roberta Zanino


In caso di mancato adempimento ad un'ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza del fabbricato, il Comune può procedere d'ufficio e notificare al condominio e ai singoli proprietari ingiunzione di pagamento per le opere realizzate. Qualora il condominio ritenga illegittima l'ingiunzione, a quale organo giudiziario si deve rivolgere?

I fatti di causa

Un condomino, a seguito della notifica da parte del Comune di un'ingiunzione di pagamento per opere di messa in sicurezza del fabbricato, impugnava l'ingiunzione avanti al Tar Campania, chiedendone l'annullamento. Il Comune si costituiva in giudizio ed eccepiva, tra il resto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La pronuncia del Tar Campania

Il Tar Campania con la sentenza 161/2023 ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal Comune. Il Tar ha ritenuto che le spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio delle ordinanze contingibili ed urgenti, aventi ad oggetto i lavori necessari per eliminare la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, facciano sorgere un'obbligazione di diritto privato che trova il suo presupposto nell’inerzia dell’obbligato all’esecuzione di tali ordinanze e nell’esercizio del potere sostitutivo della pubblica amministrazione.

Si discute quindi del diritto dell’amministrazione al rimborso di tali spese. Considerato quindi che oggetto del giudizio è una prestazione di natura patrimoniale e non un provvedimento amministrativo, il Tar, richiamando anche precedenti giurisprudenziali della Cassazione, ha concluso che trovano applicazione le comuni norme sui diritti di credito.Il Tar Campania ha pertanto dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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