DELEGHE A COMMERCIALISTI PER LA VISIONE DI DOCUMENTI
A norma dell’articolo 1130-bis del Codice civile, i condòmini titolari di diritti reali o di diritti personali di godimento sulle unità immobiliari in condominio possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprio carico. Il condomino – per prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate dal condominio – può delegare un commercialista di fiducia, che, nell’ambito dei suoi doveri di riservatezza, dovrà rispettare gli obblighi relativi alla privacy.Quanto alla revoca dell’amministratore a norma dell’articolo 1129 del Codice civile, la violazione dell’obbligo di rendere disponibile la documentazione contabile non rientra nelle fattispecie di gravi irregolarità tipizzate dall’articolo citato, salvo provare il venir meno del rapporto di fiducia tra condomino e amministratore, per irregolare tenuta della contabilità.
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