Delibera di nomina nulla e decadenza del mandato per l’amministratore privo dei requisiti richiesti
L’invalidità del contratto non è sanabile con una regolarizzazione successiva degli obblighi
La legge 220 del 2012, introducendo l’articolo 71 bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, ha prefissato i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di amministratore, che sono stati declinati per onorabilità (non avere precedenti penali rispetto ai reati elencati), sia per qualificazione professionale (aver curato la preparazione secondo le disposizioni del Decreto ministeriale 140/2014, entro il 9 ottobre di ciascun anno formativo).
La nomina di un amministratore sprovvisto di entrambi i requisiti e/o semplicemente uno di essi, secondo la norma, comporta la nullità della delibera di nomina e l’automatica decadenza dall’ufficio del mandato. In realtà, pur non essendo prevista una nullità testuale, ai sensi dell’articolo 1418 Codice civile, viene ravvisata la violazione di una norma imperativa. L’articolo in commento viene, infatti, inteso con la finalità di assicurare ai condòmini amministratori meritevoli di fiducia e provvisti di esperienza e capacità, per esigenze anche e soprattutto di rilievo pubblicistico (Scarpa, “Amministratore di condominio”).
Logico corollario dell’assunto è quello per cui la delibera che disponga la nomina di un amministratore ineligibile è impugnabile da chiunque vi abbia interesse e, pertanto, non è soggetta al termine dell’articolo 1137 Codice civile.Tra l’altro, non potendosi convalidare un contratto nullo, ai sensi dell’articolo 1423 Codice civile, non sarebbe neppure sanabile la nullità originaria del contratto di amministratore, per il conseguimento successivo di alcuno dei requisiti di cui alla citata norma. Dall’altra parte, nella giurisprudenza di merito si sono ravvisati anche orientamenti contrari rispetto alla superiore tesi, come, ad esempio, quello che assume che la nomina di un amministratore sprovvisto dei “requisiti di onorabilità”, da parte dell’assemblea dei condòmini, non genera un vizio di invalidità nella delibera (vedi Tribunale di Verona, sentenza 13 novembre 2018).
Ciò non vuol dire che l’assenza dei requisiti in disamina sia insuscettibile di tutela da parte dei condòmini, i quali, per contro, avranno titolo per chiedere e ottenere la revoca giudiziale del mandato a norma della previsione di cui all’articolo 1129, comma 12, Codice civile. A tal proposito viene argomentato che, allorquando il legislatore abbia inteso sanzionare la nullità della delibera di nomina dell’amministratore per l’omissione di alcuni adempimenti connessi all’assunzione dell’incarico, lo ha previsto espressamente e direttamente. Per cui arrivare alla medesima conclusione per altre ulteriori “omissioni”, laddove non positivizzate in modo chiaro e preciso, secondo quest’impostazione, non coglie nel segno.
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