Condominio

Deve risultare da una clausola degli atti di divisione o vendita la servitù per padre di famiglia

Valida altresì qualsiasi altra pattuizione, il cui contenuto risulti incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto

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di Rosario Dolce

La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia richiede, notoriamente, che i fondi dominante e servente siano originariamente in proprietà di un unico titolare; non solo, la stessa richiede che l'originario titolare abbia creato, prima della divisione o della vendita, una relazione oggettiva di asservimento, lasciando poi immutato lo stato di fatto. Il diritto sorge – in tal caso – allorquando i fondi cessano di appartenere ad un unico proprietario, se questi nulla abbia disposto relativamente alla servitù.

La contraria manifestazione di volontà alla costituzione del peso reale può, invece, rinvenirsi sia tramite una clausola (contenuta in seno gli atti di divisione o vendita) che escluda espressamente il sorgere del diritto, sia tramite qualsiasi altra pattuizione, il cui contenuto risulti incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto (Cassazione, 4872/2018; 13534/2011; 6520/2008).La sussistenza di un'eventuale disposizione incompatibile è poi rimessa all'accertamento del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione, se correttamente motivata.

La pronuncia più recente
Sulla base di questi presupposti, la Cassazione con sentenza 20824 del 30 settembre 2020 ha ritenuto adeguata la motivazione esposta dal giudice di merito con la quale lo stesso aveva respinto la pretesa di ritenere costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia, in un fondo oggetto di divisione ereditaria.

Nello specifico, la Corte distrettuale aveva negato la sussistenza dei presupposti applicativi dell'articolo 1062 Codice civile, osservando che la clausola dell'atto di divisione oggetto di esame concedeva ad un erede il diritto temporaneo di passaggio attraverso un vano, e tanto, implicitamente, per quanto era dato convenire, costituiva disposizione contraria alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia.

In effetti, qualora il diritto fosse già sorto, sul medesimo percorso, non avrebbe avuto alcun senso prevederne l'esercizio a termine e dietro pagamento di un corrispettivo. Delle due l'una. Ergo, come recita il secondo comma dell'articolo in disamina, solo: «Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitu', questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati».

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