Fisco

Disabili, ascensori nuovi senza cessione del credito

Evidente la disparità tra la persona disabile, che abiti in edificio dotato di ascensore, che può ottenere la detrazione del 50%, rispetto a quella, egualmente disabile, che debba installare l’ascensore in edificio che ne è privo

di Glauco Bisso

Ascensori da costruire negli edifici esistenti senza la cessione del credito o lo sconto in fattura. L’articolo121, comma 2 del decreto rilancio applica le agevolazioni solo agli interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 917/86, testo unico delle imposte sui redditi.

Ne restano fuori anche gli ascensori, se non preesistenti.

Senza richiamo non c’è cessione

È l’effetto dell’assenza del richiamo, tra gli interventi ammessi, delle opere descritte alla lettera e), finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 1042».

Le spese di manutenzione degli impianti esistenti, sia ordinaria che straordinaria, che la loro sostituzione, è invece ricompresa nelle lettere “a” dello stesso articolo, interventi di cui “ alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,” in quanto effettuati sulle parti comuni esistenti di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile.

Manutenzione, innovazione no

È situazione normale, quando si deve costruire un ascensore in edificio che ne sia privo, che i condòmini interessati si riuniscano e formino un condominio parziale dell’impianto che, in quanto opera nuova, non può rientrare negli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio.

Il beneficio sarebbe invece ammesso per la sostituzione dell’impianto obsoleto, in quanto l’intervento è ricompreso nella manutenzione straordinaria.

Evidente la disparità tra la persona disabile, che abiti in edificio dotato di ascensore, che può ottenere la detrazione dal prezzo di acquisto, circa il 39% in meno dal prezzo - detrazione del 50% attualizzata – rispetto a quella, egualmente disabile, che debba installare l’ascensore in edificio che ne è privo, e deve pagare il prezzo intero per poi detrarre il 50% in dieci anni.

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