Dispersioni di calore individuate da una relazione tecnica
Il quesito richiederebbe una vera e propria consulenza, con l’esame della fattispecie in concreto e della conformazione del condominio, anche per accertare quali siano le dispersioni dovute alle strutture sia relative agli impianti, sia relative all’edificio, non potendosi dare una risposta solo teorica. Infatti, l’individuazione delle eventuali dispersioni - necessarie per la redazione delle tabelle millesimali di riscaldamento - non può essere lasciata al caso, ma deve passare attraverso una relazione tecnica asseverata. Si tenga, tra l’altro, presente che l’articolo 9, comma 5, lettera d, del Dlgs 102/2014 dispone che, quando i condomìni sono alimentati da teleriscaldamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento l’importo complessivo è suddiviso in base alla norma Uni 10200 e successive modifiche o aggiornamenti, e che, ove tale norma non sia applicabile o (addirittura) «laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento», è possibile «suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate».In ogni caso – sempre in termini generali - il rimedio contro una tabella di riscaldamento, o una ripartizione delle spese di riscaldamento, illegittima può essere l’impugnazione della delibera che l'ha approvata, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile (e previa istanza di mediazione).
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