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Dissenso alla lite e successiva transazione: il condomino dissenziente non paga le spese del legale

La transazione con la quale il condominio ha riconosciuto parzialmente le ragioni della controparte è equiparabile alla soccombenza

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di Giovanni Iaria

Ciascun condòmino può chiamarsi fuori da una lite promossa dal condominio o intentata da altri nei confronti di quest'ultimo. Infatti, l'articolo 1132 del Codice civile riconosce al singolo condòmino che non è d'accordo la possibilità di separare la propria responsabilità rispetto a agli altri condòmini dalle conseguenze negative che potrebbero derivare dalla lite in caso di soccombenza. Se nel corso del giudizio le parti decidono di chiudere anticipatamente la controversia sottoscrivendo un accordo transattivo, alla ripartizione delle spese spettanti al difensore del condominio per l'attività professionale svolta deve partecipare, proporzionalmente alla sua quota millesimale, anche il condòmino che aveva regolarmente espresso il dissenso alla lite? Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Terni con la sentenza 466, pubblicata il 30 maggio 2022, fornendo risposta negativa alla domanda.

I fatti di causa

La vertenza origina dal giudizio promosso da alcuni condòmini i quali convenivano il proprio condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata nulla e/o annullabile una delibera nella parte in cui l'assemblea aveva ripartito le spese relative alla transazione di una causa intrapresa, ponendole a carico anche degli attori. Più precisamente, con la delibera impugnata, l'assemblea aveva ripartito tra tutti i condòmini sia la somma riconosciuta con la transazione alla controparte a titolo di risarcimento danni sia le spese spettanti al legale del condominio per l'attività svolta in favore di quest'ultimo. Gli attori deducevano l'illegittimità della delibera per violazione dell'articolo 1132 del Codice civile, ritenendo non dovute le somme a loro imputate avendo manifestato il dissenso al momento dell'instaurazione della controversia.

Costituendosi in giudizio il condominio nel contestare la domanda chiedendone il rigetto, evidenziava che l'articolo 1132 del Codice civile produce i suoi effetti riguardo al rimborso delle spese di lite in favore della controparte escludendo dalla partecipazione il condòmino dissenziente, mentre su quest'ultimo rimane l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la difesa.Il Tribunale ha parzialmente accolto l'impugnazione dichiarando la nullità della delibera nella parte relativa alla ripartizione delle somme dovute al difensore del condominio che erano state poste a carico anche dei condòmini dissenzienti, confermando, invece, la legittimità della stessa nella parte relativa alla ripartizione delle somme riconosciute alla controparte a titolo di risarcimento danni.

Gli effetti del dissenso alle liti

Secondo il giudicante, gli effetti del dissenso alle liti si producono nel caso in cui il condominio risulti soccombente in un procedimento giurisdizionale civile o, in mancanza di una sentenza o di un provvedimento giurisdizionale, tutte le volte in cui si verificano ipotesi equiparabili alla soccombenza. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 1132 del Codice civile, ha osservato, la transazione con la quale il condominio ha riconosciuto parzialmente le ragioni della controparte è equiparabile alla soccombenza e, pertanto, non possono essere imputate al condòmino che abbia manifestato ritualmente il dissenso rispetto alla lite deliberata dall'assemblea, le spese legali del difensore del condominio, venendo in rilievo le spese correlate alla lite transatta rispetto alla quale è stato esercitato il diritto al dissenso.

Il condòmino dissenziente non è esonerato, ha concluso il giudice umbro, dall'onere di corrispondere gli importi dovuti alla controparte in relazione all'oggetto della domanda, avendo il condominio riconosciuto con la transazione a quest'ultima una somma rispetto al risarcimento del danno dalla stessa richiesto.