Condominio

Distributore di carburanti abbandonato dinanzi ad un condominio: sì alla bonifica dell’area

La mancata attività protrattasi nel tempo è motivo di revoca della concessione, anche se è stata intanto ceduta

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di Annarita D’Ambrosio

L'odissea di un condominio situato dietro ad un distributore di carburanti dismesso è stata al centro della pronuncia del Consiglio di Stato 477/2022 pubblicata il 24 gennaio scorso. Il principio da tenere a mente è che all'impianto dimesso senza autorizzazione va revocata la concessione ed il suolo pubblico su cui sorge deve tornare alla collettività.

La vicenda
Ricostruiamo i fatti perché ne beneficino condomìni che si trovino in condizioni analoghe: a rivolgersi al giudice ultimo in ambito amministrativo era stata la società titolare di un'autorizzazione petrolifera, rilasciata con decreto prefettizio nel lontano 1956, per un impianto di distribuzione di carburanti situato a Roma con relativa concessione di suolo pubblico. Nel 2007 la società aveva chiesto l'autorizzazione a potenziare e modificare tale impianto, ma dopo averla ottenuta aveva invece cessato l'attività.

Ecco perché anni dopo un esposto alla polizia e al municipio di zona veniva presentato dall'amministratore del dirimpettaio condominio in cui si rappresentava «il grave stato di disagio e degrado che provoca l'impianto… presente davanti il portone del fabbricato» impianto «da alcuni anni abbandonato…». Il condominio sosteneva il progetto del Comune di sgomberare l'aerea ed utilizzarla come area di sosta, recuperandola. Si opponeva nel 2013 la società titolare della concessione chiedendo un nuovo termine per l'avvio dei lavori sul'impianto.

La decisione
Il braccio di ferro si è concluso solo pochi giorni fa. Se è vero che in base all'articolo 26 del Dpr 27 ottobre 1971, numero 1269 «i concessionari di impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono sospendere l’esercizio senza l’autorizzazione dell’autorità concedente» è anche vero che l'articolo 28 comma 6 del Dl 6 luglio 2011, numero 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, numero 111 imponeva la decadenza dell'autorizzazione per mancato adeguamento dell'impianto nel termine stabilito.

La decadenza dell’autorizzazione e lo smantellamento
Nel 2020 era subentrato anche il colpo di scena. La titolare della concessione l'aveva venduta e l'acquirente chiedeva di intervenire in giudizio. Accogliendo quest'ultima richiesta il Consiglio di Stato ha però messo la parola fine rigettando il ricorso della società, forte dell'ampia documentazione fotografica fornita proprio dal condominio. La legge regionale del Lazio 2 aprile 2001 numero 8, che molte altre regioni hanno approvato in analoga formulazione, prevede all'articolo 23 bis comma 1 lettera c) quale causa di «decadenza della concessione o dell’autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti, la sospensione non autorizzata dell’esercizio dell’attività dell’impianto». Pertanto è legittima la revoca della concessione e il conseguente riutilizzo del suolo pubblico: l'aerea, bonificata, può tornare al servizio dei residenti.

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