Divise tra i condòmini le spese per il rivestimento «estetico»
In considerazione delle sue informazioni (ossia che «il costruttore ha rivestito con legno a cassettoni per arricchire il decoro della facciata»), è presumibile ritenere che il rivestimento in legno abbia una funzione estetica, di decoro architettonico dell’edificio condominiale. A tal proposito, la Cassazione, con sentenza 5014/2018, ribadendo un precedente orientamento, ha deciso che «devono essere considerati parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile tutti gli elementi esterni di un edificio (ad esempio: i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, gli elementi decorativi di fioriere, balconi e parapetti) che, svolgendo una funzione di tipo estetico, accrescono il pregio architettonico del condominio. In tal caso, essendo considerati parti comuni, la spesa sostenuta per la manutenzione delle stesse deve essere ripartita tra tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà individuale» (ossia, su base millesimale, come stabilito dall'articolo 1123 del Codice civile). Poiché il rivestimento in legno svolge una funzione estetica, di decoro architettonico dell’edificio condominiale, la spesa per la relativa manutenzione andrà ripartita tra tutti i condòmini.
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